Dichiarazione fraudolenta: il pagamento del debito tributario rileva per la tenuità del fatto (art. 131-bis), ma il reato si estingue per prescrizione (Cass. pen. 25818/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 25818 del 2026 (udienza pubblica del 13 gennaio 2026, R.G.N. 28498/2025) – Presidente Vito Di Nicola, Relatrice Emanuela Gai.
Il principio di diritto
In tema di reati tributari, ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) il comportamento susseguente al reato – in particolare l’adempimento integrale del debito tributario – deve essere valutato dal giudice, secondo gli indici introdotti dall’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000 (aggiunto dal d.lgs. n. 87/2024), incidendo sulla gravità dell’offesa; non e’ quindi corretto escluderne la rilevanza per il solo fatto che il pagamento non sia spontaneo o non consegua a ravvedimento. Il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi indiziari, come la consapevolezza della falsità delle fatture, e la censura di inutilizzabilità ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e’ inammissibile se non coglie specificamente la ratio decidendi. Nella specie, tuttavia, essendo maturata la prescrizione, la sentenza e’ annullata senza rinvio.
Il fatto
Un contribuente era stato condannato a sei mesi di reclusione per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000): nella dichiarazione dei redditi del 2015 aveva indicato spese mediche mai sostenute, ottenendo un indebito credito d’imposta di 2.226,99 euro. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna. L’imputato ricorreva per cassazione lamentando l’inutilizzabilità delle sommarie informazioni raccolte quando erano già emersi indizi di reato e la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), avendo pagato il debito tributario. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento senza rinvio per prescrizione.
La motivazione
Sul primo motivo, la Corte osserva che – pur essendo corretto in diritto che non rileva la data di iscrizione nel registro degli indagati – la censura di inutilizzabilità e’ inammissibile perché generica: non critica specificamente la ratio decidendi con cui la corte territoriale aveva desunto il dolo specifico da elementi indiziari, in particolare dalla consapevolezza della falsità delle fatture, essendo note spese mediche effettive per un importo molto inferiore a quello dichiarato. La Corte ricorda che l’obbligo di osservare le forme del codice (art. 220 disp. att. cod. proc. pen.) sorge dalla mera possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto, e che la sua violazione non comporta automaticamente l’inutilizzabilità, occorrendo che questa sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito.
Fondato e’ invece il secondo motivo. Dopo la riforma del d.lgs. n. 150/2022, il comportamento susseguente al reato deve essere valutato ai fini della non punibilità per particolare tenuità, incidendo sulla gravità dell’offesa; e l’art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000, introdotto dal d.lgs. n. 87/2024, valorizza espressamente, tra gli indici da apprezzare, l’avvenuto adempimento integrale del debito tributario secondo il piano di rateizzazione concordato. La corte d’appello aveva invece escluso la rilevanza del pagamento sul solo rilievo che non fosse spontaneo ne’ conseguente a ravvedimento, senza valutare la condotta successiva al reato.
La sentenza dovrebbe perciò essere annullata con rinvio per una nuova valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. Nelle more, pero’, il reato – contestato il 7 luglio 2015 – si e’ estinto per prescrizione, maturata il 7 luglio 2025. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato e’ estinto.
Implicazioni pratiche
La decisione offre indicazioni pratiche per la difesa nei reati tributari. L’adempimento del debito, anche se non spontaneo, e’ un elemento che il giudice deve valutare ai fini della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), alla luce del nuovo art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000: escluderlo in modo aprioristico e’ errato. Sul piano probatorio, il dolo specifico di evasione può fondarsi su indizi, e le eccezioni di inutilizzabilità devono attaccare puntualmente la motivazione, pena l’inammissibilità. Infine, la vicenda ricorda come il decorso del tempo possa condurre alla prescrizione anche quando un motivo di ricorso e’ fondato: qui l’annullamento e’ senza rinvio per estinzione del reato.
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