Stupefacenti di lieve entità: tenuità del fatto esclusa e divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (Cass. pen. 25830/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 25830 del 2026 (udienza pubblica del 23 giugno 2026, R.G.N. 12719/2026) – Presidente Andrea Montagni, Relatore Gennaro Sessa.
Il principio di diritto
Ai fini della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) il giudizio sull’offesa va condotto con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non e’ necessaria la disamina di tutti gli elementi, bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti; la tenuità e la non abitualità della condotta possono essere escluse con motivazione ancorata a elementi concreti. Non sono deducibili in cassazione le questioni non proposte con l’atto di appello. Rispetto alla recidiva reiterata e infraquinquennale opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche (art. 69, comma 4, cod. pen.), disposizione conforme a Costituzione.
Il fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990); la Corte d’appello aveva confermato. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), il difetto di motivazione sulla non abitualità della condotta e la configurabilità della recidiva reiterata con il relativo giudizio di bilanciamento rispetto alle attenuanti generiche.
La motivazione
Il primo motivo e’ manifestamente infondato. La corte d’appello aveva argomentato in modo esaustivo l’insussistenza della particolare tenuità dell’offesa, valorizzando le concrete modalità di svolgimento dell’attività di spaccio, il numero di dosi cedute e il rinvenimento, presso l’abitazione, di denaro e di un bilancino di precisione; e aveva escluso la non abitualità della condotta sulla base delle numerose chat d’interesse archiviate nel telefono cellulare, indice del carattere routinario dell’attività. La motivazione e’ conforme al principio per cui, ai fini del 131-bis, non e’ necessaria la disamina di tutti i criteri dell’art. 133 cod. pen., bastando l’indicazione di quelli rilevanti. Il secondo motivo, sulla stessa non abitualità, e’ respinto per le medesime ragioni.
Il terzo motivo e’ in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato. La doglianza sul riconoscimento della recidiva non era stata proposta con l’atto di appello, sicché non e’ deducibile per la prima volta in cassazione. Quanto al bilanciamento, rispetto alla recidiva reiterata e infraquinquennale opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sancito dall’art. 69, comma 4, cod. pen., disposizione della cui conformità ai parametri costituzionali la Suprema Corte ha di recente dato atto.
Il ricorso e’ stato perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per ottenere la particolare tenuità del fatto non basta invocare genericamente i criteri dell’art. 133 cod. pen.: il giudice può escluderla valorizzando pochi elementi concreti – qui dosi cedute, denaro, bilancino e chat sul cellulare. Le questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione. Sul trattamento sanzionatorio, la recidiva reiterata e infraquinquennale impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche (art. 69, comma 4, cod. pen.). Un ricorso affidato a motivi manifestamente infondati espone alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
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