Confisca di prevenzione: i crediti iscritti a ruolo prima del sequestro si ammettono al passivo con il solo estratto di ruolo (Cass. pen. 41756/2025)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 41756 del 30 dicembre 2025 (R.G.N. 20375/2025) — Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Luciano Cavallone.
Il principio di diritto
“i crediti iscritti a ruolo anteriormente al sequestro e non sospesi, estrinsecati in estratti di ruolo o cartelle esattoriali e non oggetto di annullamento o sospensione, devono essere ammessi al passivo della confisca”.
Il fatto
Nell’ambito di una confisca di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) a carico di un proposto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione presentava domande di ammissione allo stato passivo per crediti verso una s.r.l. riconducibile al proposto, allegando estratti di ruolo e relate di notifica. L’Amministratore giudiziario escludeva i crediti per mancata chiara riferibilità alla società; il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione, ritenendo non provata la riferibilità dei crediti ai beni confiscati e insufficiente il solo estratto di ruolo. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il ricorso è fondato. Nella confisca di prevenzione lo stato passivo è unitario: i beni del proposto e quelli delle società a lui riconducibili formano un’unica massa, sicché è irrilevante che il credito sia riferibile alla persona fisica o alla società. Quanto alla prova, richiamando le Sezioni Unite n. 37200/2025 (Arri), la Corte afferma che per l’ammissione al passivo è sufficiente un titolo provvisoriamente esecutivo: il ruolo è titolo esecutivo ex lege (art. 49 d.P.R. n. 602/1973, esteso alle entrate non tributarie dall’art. 17 d.lgs. n. 46/1999), equiparabile alla sentenza civile provvisoriamente esecutiva. L’estratto di ruolo, fedele riproduzione del ruolo, prova l’esistenza del titolo formato in data certa: se il ruolo è anteriore al sequestro e non risulta sospeso o annullato, il credito va ammesso, senza necessità di prova della notifica della cartella né di un accertamento giudiziale definitivo. Del resto, per i crediti pubblici la ratio antifrode della verifica non opera: lo Stato e gli enti pubblici agiscono per legge e non possono simulare crediti per eludere la confisca, sicché buona fede e assenza di strumentalità sono presunte. Se il ruolo venisse poi annullato o ridotto (anche per condono), lo Stato agirà per la ripetizione dell’indebito.
Implicazioni pratiche
Per l’ammissione al passivo di una confisca di prevenzione, l’ente della riscossione può far valere i crediti iscritti a ruolo prima del sequestro producendo il solo estratto di ruolo, senza dover provare la notifica della cartella o attendere un accertamento definitivo: conta che il ruolo sia anteriore al sequestro e non sospeso o annullato. I crediti del proposto e delle società a lui riconducibili concorrono su un’unica massa, a prescindere dall’intestazione formale. Per i crediti pubblici buona fede e non strumentalità si presumono; l’eventuale caducazione successiva del ruolo si risolve con l’azione statale di ripetizione dell’indebito. Esito: provvedimento annullato con rinvio al Tribunale di Catania, che dovrà attenersi a questi principi.
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