Reintegrazione nel possesso ex art. 321-bis c.p.p.: la persona offesa non può impugnare il rigetto (Cass. pen. n. 26350/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 26350/2026, depositata il 14 luglio 2026, R.G.N. 16666/2026, Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Antonio Saraco. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

In tema di reintegrazione nel possesso dell’immobile ex art. 321-bis cod. proc. pen., la persona offesa dal reato di cui all’art. 634-bis cod. pen. non è legittimata a proporre appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. avverso il decreto di rigetto della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, né, di conseguenza, a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza che dichiari inammissibile tale appello.

Il fatto

La vicenda nasce da un preliminare di compravendita del novembre 2022 e da una successiva integrazione che immetteva l’acquirente nel godimento anticipato dell’immobile, con obbligo di corrispondere un canone mensile di euro 1.600 fino alla stipula del definitivo. Corrisposto il canone per sole quattro mensilità, l’occupazione si protraeva senza che si addivenisse al contratto definitivo. Nell’ambito dell’indagine per occupazione arbitraria ex art. 634-bis cod. pen., il pubblico ministero chiedeva la reintegrazione nel possesso ai sensi dell’art. 321-bis cod. proc. pen. – istituto introdotto dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80. Il G.i.p. di Bologna rigettava la richiesta; il proprietario-persona offesa proponeva appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., dichiarato inammissibile dal Tribunale per difetto di legittimazione. Da qui il ricorso per cassazione.

La motivazione

Il sistema delle impugnazioni penali è governato dal principio di tassatività (art. 568, comma 3, cod. proc. pen.): il diritto di impugnare spetta soltanto a chi la legge espressamente lo conferisce, e il silenzio equivale a esclusione, con divieto di applicazione analogica sia quanto ai soggetti sia quanto ai provvedimenti. L’art. 322-bis cod. proc. pen. individua in modo tassativo i legittimati – pubblico ministero, imputato e difensore, persona alla quale le cose sono state sequestrate e persona che avrebbe diritto alla loro restituzione – tra i quali non figura la persona offesa. La collocazione topografica dell’art. 321-bis nel capo dedicato al sequestro preventivo è, secondo il Collegio, mero indizio di affinità funzionale, non criterio di estensione analogica del regime impugnatorio: la reintegrazione nel possesso non comporta l’apprensione coattiva di un bene sottoposto a vincolo, ma ordina un facere – il trasferimento coattivo del possesso su un bene libero da vincoli. Manca dunque il presupposto (un provvedimento di sequestro) cui la norma àncora la legittimazione: il proprietario-persona offesa non è chi avrebbe diritto alla restituzione di una cosa sequestrata, perché nulla, in senso tecnico, è stato sequestrato. La Corte richiama il proprio orientamento pacifico sulla analoga carenza di legittimazione della persona offesa nel sequestro preventivo e le pronunce della Corte costituzionale (ord. n. 334 del 1991 e n. 428 del 1998): l’interesse privatistico al recupero del possesso trova adeguata tutela nelle azioni civili – possessorie, sequestro giudiziario, provvedimenti d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. – che nel caso concreto la persona offesa aveva già attivato.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

Chi subisce un’occupazione arbitraria e si veda rigettare dal G.i.p. la richiesta di reintegrazione ex art. 321-bis cod. proc. pen. non dispone di strumenti di impugnazione penale autonomi: né appello ex art. 322-bis né ricorso per cassazione ex art. 325. La tutela immediata del possesso va cercata in sede civile – azioni possessorie, sequestro giudiziario, provvedimento d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. – dove il contraddittorio è peraltro pieno e non meramente sommario. In ambito penale al proprietario restano solo poteri sollecitatori: stimolare il pubblico ministero o il giudice a rivalutare i presupposti. Chi assiste la parte danneggiata deve quindi impostare la strategia sul binario civile, senza confidare in un rimedio cautelare penale a iniziativa di parte privata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *