DASPO urbano e parcheggiatore abusivo: inammissibile il ricorso in Cassazione se la questione e’ nuova o il ricorso non e’ autosufficiente

Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza n. 26232/2026, depositata il 13 luglio 2026 (udienza pubblica dell’8 luglio 2026), R.G.N. 13029/2026 – Presidente Andrea Montagni, Relatore Donato D’Auria.

Il principio di diritto

Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione la questione – come la disapplicazione del provvedimento questorile – non devoluta al giudice d’appello, pena l’inammissibile interruzione della catena devolutiva. E’ inoltre inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso che denunci vizi di motivazione richiamando atti senza allegarli o trascriverli, così da non consentirne l’esame alla Corte di legittimità.

Il fatto

L’imputato, condannato in primo e secondo grado per la violazione del divieto di accesso alle aree urbane (DASPO urbano, art. 10, comma 2, d.l. 14/2017) e per l’attività di parcheggiatore abusivo (art. 7, comma 15-bis, cod. strada), ricorreva in cassazione contestando la legittimità del provvedimento questorile presupposto – lamentandone vizio motivazionale e difetto di istruttoria – e la prova dell’attività di parcheggiatore.

La motivazione

Il primo motivo, quanto alla disapplicazione del provvedimento questorile, e’ inammissibile perché non dedotto in appello: il principio devolutivo impedisce di sollecitare la Corte di legittimità, sostanzialmente in prima istanza, su un tema non sottoposto al giudice di merito. In ogni caso il motivo difetta di autosufficienza: chi denuncia vizi di motivazione richiamando atti specifici deve allegarli o trascriverli; l’onere di indicare gli atti da inserire nel fascicolo (art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) resta a carico del ricorrente e non e’ delegabile alla cancelleria. Il secondo motivo e’ aspecifico, perché reitera doglianze già puntualmente disattese in appello senza confrontarsi con gli snodi decisivi della motivazione.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Implicazioni pratiche

La sentenza ribadisce due filtri tecnici decisivi in sede di legittimità. La contestazione della legittimità di un atto amministrativo presupposto – qui il provvedimento questorile – va sollevata già in appello, non per la prima volta in cassazione. E chi lamenta un travisamento o un vizio motivazionale deve rendere il ricorso autosufficiente, allegando o trascrivendo gli atti richiamati: l’omissione non e’ sanabile e conduce all’inammissibilità, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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