Sequestro probatorio del denaro corpo di reato: nullo senza motivazione sulla concreta finalità probatoria, e il riesame non può supplire al pubblico ministero (Cass. pen. 25810/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 25810 del 9 luglio 2026 (camera di consiglio del 9 aprile 2026, R.G.N. 5160/2026) – Presidente Salvatore Dovere, Relatore Luca Lorenzetti.
Il principio di diritto
Il sequestro probatorio di cose che costituiscono corpo di reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sulla concreta finalità probatoria perseguita per l’accertamento dei fatti, onere non derogabile neppure quando il sequestro sia eseguito nel corso di una perquisizione (art. 352, comma 2, cod. proc. pen.). Una somma di denaro qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti non può essere sottoposta a sequestro probatorio, perché la prova del reato non discende dalla cosa sequestrata ma dagli atti di indagine sul suo rinvenimento, salvo che essa discenda dal denaro nella sua materialita’ (ad esempio, per particolari caratteristiche delle banconote). Il tribunale del riesame non può integrare di propria iniziativa la motivazione mancante del pubblico ministero: la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione integra violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.).
Il fatto
Nel corso di una perquisizione, i Carabinieri rinvenivano nell’abitazione dell’indagato 23 dosi di cocaina e 12.100 euro in contanti, sottoposti a sequestro; il pubblico ministero convalidava il vincolo qualificandolo come sequestro probatorio, per la necessità di accertamenti sulla provenienza e la genuinita’ delle banconote. Il Tribunale del riesame di Lecce confermava il sequestro, pur escludendo una correlazione tra lo spaccio accertato nel 2021 e la disponibilità del denaro nell’ottobre 2025. L’indagato ricorreva per cassazione lamentando l’apparenza della motivazione sulla finalità probatoria e l’impossibilità per il riesame di supplire all’inerzia del pubblico ministero.
La motivazione
La Corte ricorda che, contro le ordinanze in materia di sequestro, il ricorso per cassazione e’ ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende anche la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; art. 111, comma 6, Cost.). Per giurisprudenza consolidata, anche per le cose che costituiscono corpo di reato il sequestro probatorio deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sulla finalità concreta perseguita per l’accertamento dei fatti, onere che non viene meno quando il sequestro sia eseguito durante una perquisizione.
Nel merito, una somma di denaro qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti non può essere sequestrata a fini probatori se la prova del reato non discende dal denaro nella sua materialita’ – per particolari caratteristiche delle banconote – ma solo dagli atti di indagine sul suo rinvenimento; e il tribunale del riesame non può disegnare di propria iniziativa le finalità del sequestro, supplendo alle scelte omesse dal pubblico ministero. Nel caso concreto il decreto del pubblico ministero ricollegava il vincolo alla necessità di accertamenti tecnici sulle banconote, ma tale finalità non e’ stata valorizzata dal riesame, che anzi ha escluso ogni correlazione tra lo spaccio del 2021 e i contanti rinvenuti nel 2025: la motivazione sulla finalità probatoria e’ perciò assente o meramente apparente, con conseguente violazione di legge. Il ricorso e’ stato accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Tribunale di Lecce (art. 324, comma 5, cod. proc. pen.).
Implicazioni pratiche
Il sequestro probatorio di denaro-corpo di reato non e’ automatico: richiede una motivazione concreta sulla finalità probatoria, che non può ridursi a formule di stile come la necessità di verificare provenienza e genuinita’ delle banconote. Se la prova del reato non dipende dal denaro nella sua fisicita’, il sequestro probatorio e’ illegittimo, salva la diversa valutazione di un eventuale sequestro preventivo a fini di confisca in altro contesto. Il tribunale del riesame non può sanare l’inerzia del pubblico ministero integrando la motivazione mancante. Per la difesa, l’assenza o l’apparenza della motivazione e’ deducibile come violazione di legge e conduce all’annullamento del vincolo.
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