Violenza sessuale: l’aggravante della relazione affettiva (art. 609-ter n. 5-quater) prescinde dalla convivenza ed è speciale rispetto all’abuso di relazioni domestiche (Cass. pen. 20668/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 20668 del 4 giugno 2026 (R.G. 785/2026), pubblica udienza del 21 aprile 2026 — Presidente Serrao, Relatore Branda.
Il principio di diritto
L’aggravante speciale dell’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen. — violenza sessuale commessa con abuso del rapporto fiduciario derivante da una pregressa relazione affettiva, anche non più attuale — si pone in rapporto di specialità unilaterale con l’aggravante comune dell’abuso di relazioni domestiche (art. 61, n. 11, cod. pen.), che resta circoscritta ai casi di attuale coabitazione o relazione domestica: il concorso apparente si risolve ex art. 15 cod. pen. La relazione affettiva rilevante prescinde da stabilità, durata e convivenza, richiedendo un legame stretto idoneo a generare il rapporto fiduciario poi abusato.
La qualificazione del fatto come aggravato ai sensi della disposizione speciale postula un accertamento in concreto della natura e consistenza del legame e della sua idoneità causale a generare il rapporto fiduciario, non risolvibile in via nominalistica. Il giudice del rinvio può procedere all’esatta qualificazione giuridica dell’aggravante contestata “in fatto”, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 521 e 597, comma 2, cod. proc. pen., senza violare la correlazione tra accusa e sentenza quando gli estremi fattuali della circostanza erano già enunciati nel capo di imputazione.
Il fatto
Nel giudizio per un delitto di violenza sessuale, la responsabilità dell’imputato era stata confermata in via definitiva; la Cassazione, con sentenza rescindente, aveva annullato la decisione limitatamente alla qualificazione di una circostanza aggravante, con rinvio. Il capo di imputazione contestava “in fatto” l’aver agito con abuso del rapporto fiduciario derivante da una pregressa relazione sentimentale.
La Corte d’appello di Cagliari, in sede di rinvio, riqualificava la circostanza nell’aggravante speciale dell’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen. (in luogo di quella dell’art. 61, n. 11, cod. pen.), rilevando che gli estremi fattuali erano già enunciati e che l’aggravante era in vigore all’epoca del fatto. L’imputato ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In diritto, l’aggravante speciale (introdotta nel 2013, dunque anteriore al fatto) è speciale rispetto a quella comune dell’abuso di relazioni domestiche e prescinde da convivenza, stabilità e durata della relazione: ciò che rileva è lo sfruttamento del rapporto fiduciario generato dal pregresso legame affettivo, da accertare in concreto e non in via nominalistica (in linea con Sez. U n. 27727/2023 e n. 20664/2017 sui criteri dell’art. 15 cod. pen.).
In fatto, la sentenza di rinvio e quella di merito conforme si saldano in un unico percorso argomentativo (doppia conforme). Il giudice del rinvio, essendo gli estremi della circostanza già contestati “in fatto” nel capo di imputazione, poteva procedere all’esatta qualificazione giuridica ex artt. 521 e 597 cod. proc. pen. senza violare la correlazione tra accusa e sentenza; operava inoltre il divieto di reformatio in peius, avendo impugnato il solo imputato. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Implicazioni pratiche
La distinzione tra le due aggravanti conta: nella violenza sessuale, l’abuso di un legame affettivo anche cessato ricade nell’aggravante speciale dell’art. 609-ter, comma 1, n. 5-quater, cod. pen., mentre l’aggravante comune dell’art. 61, n. 11, cod. pen. presuppone un’attuale coabitazione o relazione domestica. Non serve la convivenza né una relazione stabile o duratura: rileva il rapporto fiduciario sfruttato per l’aggressione, da provare in concreto.
Sul piano processuale, la contestazione “in fatto” di una circostanza consente al giudice — anche in sede di rinvio — di darne l’esatta qualificazione giuridica senza ledere il diritto di difesa, purché gli elementi materiali fossero già descritti nell’imputazione. Resta fermo il divieto di reformatio in peius quando ha impugnato il solo imputato: la riqualificazione non può tradursi in un aggravamento della pena.
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