Omesso versamento IVA e crisi di liquidità: quando non esclude la colpevolezza. La confisca per equivalente ex art. 12-bis (Cass. pen. n. 26081/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza n. 26081/2026, depositata il 13 luglio 2026 (sent. sez. 777/2026, udienza pubblica del 21 aprile 2026), R.G.N. 6174/2026. Presidente Gastone Andreazza, Relatore Antonio Corbo.

Il principio di diritto

In tema di omesso versamento dell’IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità alla scadenza del termine per il pagamento, a meno che non sia dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per la corresponsione del tributo; la forza maggiore rileva solo per fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause a lui estranee. La confisca per equivalente ex art. 12-bis, a carico della persona fisica autrice del reato, ha natura sanzionatoria e può essere disposta, entro il limite del profitto conseguito dall’ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, anche per l’intero nei confronti di uno o più dei concorrenti.

Il fatto

Il rappresentante di fatto di una società era stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, per l’omesso versamento dell’IVA relativa al periodo d’imposta 2019, pari a 531.322 euro, non versata entro il termine del 28 dicembre 2020; era stata inoltre disposta la confisca del profitto del reato, anche per equivalente. La difesa ha proposto ricorso con tre motivi: insussistenza dell’elemento soggettivo per una crisi di liquidità imprevedibile, illegittimità della confisca e censure sul trattamento sanzionatorio.

La motivazione

La Corte ha ritenuto non provata la crisi di liquidità come causa dell’inadempimento: il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, invocato dalla difesa, era stato ‘auto-annullato’ dalla società solo il 25 novembre 2021 – circa undici mesi dopo la consumazione del reato – e aveva riguardato esclusivamente compensazioni su debiti previdenziali, mai il debito IVA. Non emergeva quindi alcun elemento per ritenere oggettivamente impossibile l’adempimento. Sulla confisca, la Corte ha applicato i principi recenti sulla natura sanzionatoria della confisca per equivalente ex art. 12-bis, disponibile per l’intero profitto nei confronti dei correi entro il divieto di duplicazione. Sul trattamento sanzionatorio ha rilevato una pena base già inferiore alla media edittale e una riduzione per le attenuanti generiche prossima al massimo, con censure che sollecitavano una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

La sentenza traccia un confine rigoroso per la scriminante della crisi di liquidità nei reati di omesso versamento: non basta invocarla, occorre provare di aver esperito ogni iniziativa per pagare e la non imputabilità della crisi. Una compensazione contestata e poi annullata, per giunta su debiti diversi da quello IVA e in epoca successiva alla consumazione del reato, non fonda la scriminante. Sul versante sanzionatorio, la confisca per equivalente ex art. 12-bis colpisce la persona fisica per l’intero profitto dell’ente, con l’unico argine del divieto di duplicazione del vincolo tra i concorrenti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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