Confisca per equivalente e proporzionalità: come contestare l’ablazione di un immobile di valore superiore al profitto (Cass. pen. 26776/2026)
Il principio di diritto
Il principio di proporzionalità opera anche in materia di confisca e misure cautelari reali: è illegittima l’ablazione di un bene di valore nettamente superiore al profitto confiscabile, anche se il vincolo è formalmente limitato “fino alla concorrenza”. Quando la confisca per equivalente ha ad oggetto un bene immobile non indiviso di valore molto superiore, il condannato è onerato di allegare la disponibilità di altri beni capienti in sostituzione, o può chiedere di sostituire il bene con una somma di denaro (in applicazione analogica dell’art. 495 cod. proc. civ.); se l’immobile confiscato è l’unico bene, la proporzionalità è assicurata dalla restituzione della parte di ricavato eccedente l’ammontare della confisca.
Il fatto
Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di illegittimità della confisca per equivalente disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 sul profitto di un reato tributario (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000). Il condannato lamentava l’acquisizione integrale di un immobile di valore catastale pari a € 167.400,00 a fronte di un profitto residuo di € 31.682,34, la determinazione dell’imposta evasa operata in sede esecutiva dalla Guardia di Finanza senza accertamento tributario e in violazione del contraddittorio, e la mancata considerazione di beni alternativi di valore inferiore.
La motivazione
Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte disattende anzitutto la censura sulla determinazione del profitto: spetta al giudice penale determinare l’ammontare del profitto del reato tributario con accertamento pieno e autonomo, fondato sugli elementi del processo (compresi gli accertamenti della Guardia di Finanza), senza alcun vincolo derivante dall’accertamento dell’amministrazione finanziaria e senza necessità di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate. La confisca per equivalente nei reati tributari ha natura obbligatoria e il giudice dell’esecuzione può disporla, e determinarne il quantum, anche quando non vi abbia provveduto il giudice della cognizione, ex art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 282 del 11/12/2019, Primiterra, Rv. 278464; Sez. 1, n. 23716 del 15/12/2016, Rv. 270112; Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093). È escluso ogni profilo di “carenza di potere” del giudice dell’esecuzione per il solo fatto dell’assegnazione del bene all’Agenzia del Demanio, rilevando invece se si sia già dato seguito a procedure dirette ad assicurare i vantaggi perseguiti con la confisca.
Sono invece fondate le censure sulla sproporzione. Il principio di proporzionalità opera per le misure cautelari reali (Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017, Cascella, Rv. 270922-01) e la sottoposizione a vincolo di un bene di valore molto superiore al profitto ne costituisce violazione, anche con vincolo formalmente limitato (Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263656-01; Sez. U, n. 31022 del 29/01/2015, Fazzo, Rv. 264089-01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260149-01; Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882-01). A fronte delle allegazioni difensive (valore del bene, disponibilità di altri immobili di valore inferiore), l’ordinanza si era limitata a opporre la “legittimità” della confisca, senza considerare la richiesta di diversa modulazione alla luce del principio di proporzionalità. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Marsala, ferma la preliminare necessità di accertare se il bene sia già stato destinato a finalità pubbliche.
Implicazioni pratiche
La pronuncia offre alla difesa una strategia operativa precisa nell’esecuzione della confisca per equivalente sugli immobili. Non basta invocare in astratto la sproporzione: occorre allegare in concreto la disponibilità di altri beni capienti di valore inferiore, oppure offrire il pagamento di una somma equivalente al profitto residuo per liberare l’immobile, sul modello della conversione del pignoramento. Quando l’immobile è l’unico bene, la leva è la restituzione dell’eccedenza sul ricavato. Sul fronte tributario, resta fermo che il quantum dell’imposta evasa è determinato dal giudice penale in autonomia: contestarne l’ammontare richiede un’allegazione specifica, non il mero rinvio alle competenze dell’Agenzia delle Entrate.
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