Trattenimento dello straniero al CPR: la convalida con motivazione apparente è nulla e va annullata (Cass. pen. 5742/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 5742/2026, decisa nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 (R.G.N. 1038/2026) — Presidente Santalucia, Relatore Tona.

Il principio di diritto

«In tema di trattenimento amministrativo dello straniero, nella nozione di «violazione di legge» che consente il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. rientra la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. La motivazione del provvedimento giudiziale di convalida del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.»

Il fatto

Il Giudice di pace di Bari aveva convalidato, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, il trattenimento di uno straniero presso il C.P.R. per sessanta giorni, a seguito di decreto di espulsione. Il difensore ricorreva per cassazione deducendo: la nullità del provvedimento per la mancata emissione del decreto di fissazione dell’udienza di convalida; l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché il trattenimento non era «primario» ma il ripristino di un precedente trattenimento — già disposto, prorogato per soli quindici giorni e poi interrotto dall’arresto del ricorrente per fatti avvenuti nel C.P.R. — con la necessità di verificarne in concreto la durata; l’assenza o mera apparenza della motivazione. La convalida era motivata con la sola formula: «allo stato sussistono i presupposti a causa di documenti».

La motivazione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo: l’eccezione sulla mancata emissione del decreto di fissazione non era stata tempestivamente sollevata all’udienza di convalida, alla quale erano presenti sia il ricorrente sia il difensore di fiducia, e non è sorretta dall’indicazione dell’interesse processuale pregiudicato.

Sono invece fondati gli altri due motivi. Il trattenimento dello straniero è misura di privazione della libertà personale, legittima solo in presenza delle condizioni previste dalla legge e secondo tempi rigidamente predeterminati; stante il rango costituzionale del diritto inciso e la riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di potere discrezionale e negli stessi limiti opera il controllo giurisdizionale. Ne consegue che la motivazione della convalida deve accertare i motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio. La formula usata dal Giudice di pace è scarna e meramente enunciativa: non contiene alcun riferimento specifico alla posizione del trattenuto né alle questioni, in fatto e in diritto, dedotte dalla difesa (in particolare la natura del nuovo trattenimento e la rivalutazione delle ragioni che avevano limitato a quindici giorni la precedente proroga). Il giudice ha così omesso di esaminare elementi fattuali determinanti e il provvedimento è affetto dal vizio di omessa motivazione, non colmabile in via implicita per l’assoluta genericità del richiamo ai «documenti» e ai «presupposti». La Corte richiama i propri precedenti Sez. 1 n. 2967 del 24/01/2025 e Sez. 1 civ. n. 6064 del 28/02/2019.

Dispositivo: annulla senza rinvio il decreto impugnato, con comunicazione al Questore di Bari per gli adempimenti di competenza.

Implicazioni pratiche

  • La convalida del trattenimento al C.P.R. non può ridursi a una formula di stile: deve dare conto delle ragioni concrete del trattenimento e delle deduzioni difensive.
  • La motivazione inesistente o meramente apparente integra la «violazione di legge» e apre il ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
  • Rileva anche la storia pregressa del trattenimento — proroghe, interruzioni, durata complessiva — ai fini della verifica dei presupposti e del rispetto dei limiti temporali.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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