L’atto regolare contrario all’imparzialità integra corruzione propria (Cass. pen. Sez. 6 n. 3180 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro compenso, compia atti formalmente regolari ma contrari ai doveri istituzionali di correttezza ed imparzialità, come la trattazione anticipata di pratiche d’ufficio in violazione dell’ordine cronologico. La prova dell’accordo corruttivo non può essere desunta per via meramente congetturale dalla sola sollecitazione del privato e dal successivo esito favorevole della vicenda amministrativa, ma richiede elementi certi che dimostrino la pattuizione di un’utilità, anche solo promessa, in cambio dell’attività del pubblico funzionario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna confermava la condanna di cinque imputati per fatti di corruzione propria e impropria, commessi in concorso con un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio immigrazione di una Questura e con suo marito. Secondo l’accusa, la pubblica ufficiale, anche tramite l’intermediazione del coniuge, avrebbe ricevuto denaro e altre utilità per compiere atti contrari ai propri doveri, assicurando una trattazione privilegiata delle pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno. Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di quattro imputati, rigettando i motivi relativi alla qualificazione giuridica dei fatti. Quanto alla configurabilità della corruzione propria, la Corte ha richiamato il principio per cui costituiscono atti contrari ai doveri d’ufficio non solo quelli illeciti o illegittimi, ma anche quelli che, pur formalmente regolari, prescindono dall’osservanza dei doveri istituzionali, ivi compresi quelli di correttezza e imparzialità (Sez. 6, n. 30762 del 2009). In applicazione di tale principio, la Corte ha precisato che risponde del delitto il funzionario che, nel rilasciare permessi di soggiorno, inverta dietro compenso l’ordine temporale nella trattazione delle pratiche, violando il dovere di cui all’art. 13, comma quinto, d.P.R. n. 3/1957, ora ribadito dall’art. 12, comma 1, d.P.R. n. 62/2013.
Con riferimento alla posizione di uno degli imputati, la Corte ne ha invece accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Il thema decidendum riguardava la sussistenza di un accordo corruttivo tra l’imputato, il marito della pubblica ufficiale e quest’ultima, finalizzato al rinnovo del permesso di soggiorno di un conoscente. La Corte ha rilevato che i giudici di merito erano pervenuti alla condanna secondo una linea argomentativa meramente congetturale, basata sulla sollecitazione dell’imputato e sul successivo esito della pratica, senza offrire elementi certi circa l’esistenza del patto.
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il marito della pubblica ufficiale aveva espressamente negato di aver concordato o ricevuto alcuna utilità per quella specifica prestazione, diversamente da quanto emerso per altre vicende. Inoltre, la Corte ha rilevato l’occasionalità del contatto, logicamente compatibile con la frequentazione dell’esercizio commerciale dell’imputato da parte di componenti della Questura, il quale non risultava coinvolto nel circuito illecito che vedeva protagonisti la coppia. L’elemento decisivo è stato individuato nella mancata identificazione dell’utilità pattuita, la cui prova è centrale per la configurabilità dell’accordo corruttivo, non potendo la stessa essere presunta in assenza di elementi fattuali univoci.
Nota della Redazione
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