Giudicato progressivo e limiti del giudizio di rinvio sul trattamento sanzionatorio (Cass. pen. Sez. I n. 29741 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento parziale, la sentenza di legittimità delimita l’oggetto del giudizio di rinvio e rende irrevocabili le parti della decisione non annullate, che non abbiano connessione essenziale con quella caducata. Il giudicato progressivo impedisce al giudice del rinvio di riesaminare i punti già decisi in sede rescindente, compresi quelli attinenti alla responsabilità. Ne deriva l’inammissibilità, per motivo non consentito, del ricorso che riproponga questioni ormai coperte dall’intangibilità della pronuncia rescindente. Non viola il divieto di reformatio in peius, ex art. 597 cod. proc. pen., il giudice che, mutata la struttura del reato continuato, apporti per un fatto unificato un aumento maggiore, ove la pena complessiva non risulti superiore a quella precedente.
Il Fatto
Due ricorrenti erano stati condannati in sede di rinvio dalla Corte d’appello di Messina con sentenza del 19.03.2024. Il primo era stato riconosciuto responsabile di associazione mafiosa; il secondo era stato assolto per i capi relativi al tentato omicidio, con rideterminazione della pena e sostituzione del reato-base della continuazione.
Avverso la decisione del rinvio entrambi hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha lamentato l’omessa applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., deducendo che l’assoluzione di un coimputato avrebbe inciso sulla prova dell’esistenza del sodalizio. Il secondo ha denunciato la violazione del divieto di reformatio in peius, assumendo che la pena-base del reato più grave fosse stata in precedenza determinata nel minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, la prospettazione concerne un punto già deciso in sede rescindente, dove la doglianza sulla responsabilità era stata respinta. La difesa aveva già allora prospettato il tema del «numero legale» necessario a configurare l’associazione mafiosa, aspetto superato dalla Sezione in sede di annullamento.
Non è quindi possibile il superamento del giudicato progressivo, fenomeno da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità. Richiamando Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014, la Corte ribadisce che la legge penale modificativa più favorevole, entrata in vigore dopo l’annullamento con rinvio ai soli fini della pena, non è applicabile, poiché i limiti della pronuncia rescindente rendono irrevocabili la responsabilità e la qualificazione dei fatti.
La decisione riprende il percorso delle Sezioni Unite: il riconoscimento dell’autorità di cosa giudicata, ex art. 624 cod. proc. pen., non riguarda il giudicato sostanziale ma l’esaurimento del potere decisorio. Il giudicato può formarsi in modo non simultaneo ma progressivo, e l’art. 628 cod. proc. pen. consente l’impugnazione della sentenza del rinvio solo sui punti non decisi in sede rescindente. Il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è tracciato dal devoluto.
Sul secondo ricorso, la Corte rileva che il reato associativo è divenuto reato-base della nuova continuazione, essendo venuto meno quello che ne costituiva il precedente fondamento. Poiché la pena complessiva risulta inferiore a quella della decisione antecedente all’annullamento, manca la violazione del divieto di reformatio in peius. Richiamando ancora Sez. Un. n. 16208 del 27.03.2014, il mutamento strutturale della continuazione giustifica l’aumento maggiore per uno dei fatti unificati, se la pena complessiva non è superiore.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila ciascuno a favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. La Corte rigetta infine la richiesta delle parti civili di rifusione delle spese, essendovi stata trattazione orale.
Nota della Redazione
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