Violenza e minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p (Cass. pen. Sez. 6 n. 8673 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di pubblico ufficiale rilevante ex art. 357 cod. pen. deve essere valutata secondo un criterio oggettivo-funzionale, con riguardo alla natura dell’attività concretamente esercitata, non alla qualifica soggettiva dell’agente. Ne consegue che il soggetto il quale, agendo come privato cittadino, prospetti a un pubblico ufficiale conseguenze negative, anche non determinate, per costringerlo a omettere un atto del proprio ufficio, risponde del reato di cui all’art. 336 cod. pen., e non di induzione indebita ex art. 319-quater cod. pen., atteso che per tale ultima fattispecie è richiesta la qualità di pubblico ufficiale in capo all’agente. La minaccia può essere anche indiretta o morale, purché, valutata ex ante, risulti idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo il reato di mera condotta assistito da dolo specifico.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca dei fatti rivestente la carica di sindaco, era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen., per avere richiesto l’annullamento di un verbale di accertamenti urgenti eseguiti sulla persona del figlio, finalizzati alla verifica del tasso alcolemico. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva riqualificato la condotta, riconosciuto l’attenuante della particolare tenuità e concesso la sospensione condizionale della pena e di quella accessoria.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha premesso che, a seguito della legge n. 86/1990, la nozione di pubblico ufficiale di cui all’art. 357 cod. pen. è stata delineata secondo una concezione oggettivo-funzionale, incentrata sul regime giuridico dell’attività concretamente esercitata e prescindendo da un rapporto di dipendenza con l’ente. La qualifica deve essere riconosciuta con esclusivo riguardo alla natura dell’attività effettivamente espletata e alla presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa.

Nel caso di specie, la natura dell’attività espletata dal ricorrente non era riferibile alla sua qualità di sindaco, ma a quella di privato cittadino, pur avendo egli prospettato conseguenze negative al pubblico ufficiale che astrattamente rientravano nelle sue funzioni. La Corte ha quindi escluso la configurabilità dell’induzione indebita, richiedente la qualità di pubblico ufficiale in capo all’agente, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 336 cod. pen.

Quanto alla sussistenza della condotta minacciosa, la Corte ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente qualsiasi coazione, anche morale o indiretta, purché sussista l’idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Tale idoneità va valutata con un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto. Nel caso esaminato, il tenore delle frasi e il contesto rendevano evidente la specifica prospettazione di un danno ingiusto, idoneo a intimidire il pubblico ufficiale nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

La Corte ha pertanto riqualificato il fatto ex art. 336 cod. pen., dichiarato irrevocabile l’accertamento della responsabilità e annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello per la sola rideterminazione della pena, assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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