Ultrasettantenne e presunzione di minore pericolosità: serve l’eccezionale rilevanza (Cass. pen. Sez. I n. 11993 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scelta e di mantenimento delle misure cautelari, quando concorrono la presunzione di minore pericolosità collegata al compimento del settantesimo anno di età, prevista dall’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., e la presunzione di maggiore pericolosità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di criminalità organizzata, la presunzione di minore gravità delle esigenze prevale su quella di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere. Il mantenimento dello stato di custodia carceraria presuppone allora esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che il giudice deve accertare su elementi certi, specifici e attuali, desunti dagli indici dell’art. 274 cod. proc. pen. Il pericolo di reiterazione deve essere di grado tale da risultare prossimo alla certezza della commissione di nuovi delitti della stessa specie. Sono irrilevanti, ai fini della misura gradata, la sola mutata ubicazione del domicilio e l’astratta utilizzabilità del braccialetto elettronico, se il controllo non è idoneo a neutralizzare la perdurante operatività del soggetto nel sodalizio.
Il Fatto
Un soggetto sottoposto dal 21.11.2022 alla custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., contestato con apertura dal 10.10.2015, ha presentato istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari. A fondamento dell’istanza ha dedotto il compimento del settantesimo anno di età e l’assenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità, anche in ragione della disponibilità di un’abitazione in un comune diverso e distante da quello di commissione dei reati.
Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l’istanza il 17.09.2024. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello con ordinanza dell’08.10.2024, valorizzando il ruolo apicale rivestito nel sodalizio e la commissione di condotte anche dopo il compimento del settantesimo anno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione all’omessa valutazione dell’eseguibilità della misura con il braccialetto elettronico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’art. 275 cod. proc. pen., che impone di valutare la specifica idoneità di ogni misura rispetto al grado e alla natura delle esigenze cautelari da tutelare in concreto, oltre alla proporzionalità rispetto alla gravità del fatto e alla sanzione.
Il comma 2-bis vieta la custodia in carcere e gli arresti domiciliari quando si prevede la concessione della sospensione condizionale della pena o una pena non superiore a tre anni. Il comma 3 prevede presunzioni di maggiore pericolosità per alcune categorie di reati, con la custodia in carcere quale misura adeguata. Il comma 4 prevede invece presunzioni di minore pericolosità, tra cui quella collegata all’età ultrasettantenne, per la quale la misura più afflittiva può essere disposta solo se le esigenze sono di eccezionale rilevanza.
Nel concorso tra le due opposte presunzioni, la presunzione di minore gravità delle esigenze contenuta nell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. prevale su quella di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come affermato dalla Sez. I n. 15911 del 19.03.2015. Anche in tale ipotesi il mantenimento della custodia carceraria presuppone esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, cui il giudice deve fare riferimento sia in fase di applicazione sia nel corso dell’esecuzione della misura.
Quanto alla nozione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, le stesse si distinguono da quelle ordinarie per il grado del pericolo, che nel caso di reiterazione deve risultare prossimo alla certezza che il soggetto, ove sottoposto a misure diverse dal carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie, secondo la lettura della Sez. VI n. 7983 del 01.02.2017. Il giudice deve muovere da elementi certi, specifici e attuali, desunti dagli indici dell’art. 274 cod. proc. pen., verificando se emerga un eccezionale e oggettivo pericolo per la comunità sociale.
Nel caso esaminato, il Tribunale si è conformato a tali principi. La motivazione ha dato conto del ruolo apicale nel sodalizio, della precedente condanna definitiva per il medesimo reato e della commissione di condotte anche dopo il settantesimo anno, delineando la sostanziale certezza del pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha inoltre valutato l’elemento di novità rappresentato dalla misura gradata, ritenendola inidonea anche con il braccialetto elettronico a impedire la prosecuzione dell’attività illecita e la percezione dei relativi profitti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure