Continuazione esclusa per reati eterogenei e distanti nel tempo (Cass. pen. Sez. VII n. 9083 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra reati presuppone una programmazione unitaria e originaria, almeno generica, di tutte le condotte criminose, e non si identifica con la mera inclinazione a reiterare nel tempo comportamenti illeciti. La sussistenza del medesimo disegno criminoso deve essere desunta da indici sintomatici concreti, quali la contiguità temporale, l’omogeneità delle violazioni e l’identità del bene giuridico tutelato e delle modalità esecutive. Ove i reati risultino eterogenei, commessi a distanza significativa nel tempo e con modalità del tutto diverse, la continuazione deve essere esclusa, non essendo ravvisabile alcun legame logico-teleologico tra le condotte. Il giudice di merito che motivi adeguatamente su tali indici non incorre in violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di Mantova di applicare la continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze: ricettazione e detenzione di armi commesse il 15/12/2016, appropriazione indebita commessa l’08/02/2016 e truffa commessa sino al 23/10/2015.
Il Tribunale, con ordinanza dell’11 luglio 2024, aveva respinto la richiesta, ritenendo insussistenti gli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso e qualificando le condotte come espressione di una sola tendenza a delinquere. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Il Collegio ha richiamato la distinzione, già operata dal giudice di merito, tra la continuazione, intesa come programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, e la mera inclinazione a reiterare nel tempo condotte di reato.
Il Tribunale aveva correttamente escluso l’unicità del disegno criminoso rilevando che i reati erano del tutto eterogenei, commessi in tempi non vicini tra loro — a distanza di quasi quattro mesi il primo e il secondo, e di ben dieci mesi il terzo — e diversi nelle modalità esecutive e nelle presumibili causali.
La Corte ha evidenziato come risulti incredibile che, nel commettere la prima truffa, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, realizzate con modalità del tutto diverse, quali l’appropriazione indebita di un container e la ricettazione e il porto illecito di un fucile e di una pistola, e a distanza di molti mesi.
Il ricorrente non aveva neppure chiarito quale legame logico-teleologico derivasse dall’essere stati i reati commessi nell’esercizio dell’attività agricola. La tesi dell’unicità del disegno criminoso fondata sulla contiguità spazio-temporale, sulle modalità della condotta, sulla tipologia dei reati e sull’omogeneità delle violazioni descriveva, secondo la Corte, indici sintomatici palesemente insussistenti, per la diversa distanza temporale, l’eterogeneità dei reati e la diversità del bene tutelato e delle modalità della condotta.
Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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