Affidamento in prova e detenzione domiciliare per motivi di salute: i presupposti (Cass. pen. 26016/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 26016/2026, decisa nella camera di consiglio del 27 maggio 2026 (R.G.N. 8876/2026) — Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Vincenzo Galati. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

«In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto … non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato».

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l’istanza di applicazione delle misure alternative — detenzione domiciliare per motivi di salute e affidamento in prova ai servizi sociali — presentata nell’interesse di un detenuto in espiazione di pena. Avverso il provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo eccepiva l’illogicità della motivazione sulla prognosi di reinserimento, avendo il Tribunale trascurato l’idoneità del domicilio indicato, la disponibilità di un’associazione di volontariato e le difficoltà economiche quale movente delle condotte; con il secondo lamentava la mancata ammissione alla detenzione domiciliare per ragioni di salute, alla luce delle patologie documentate.

La motivazione

La Corte dichiara infondato il primo motivo. Il rigetto dell’affidamento in prova era stato motivato dalla pendenza di numerosi procedimenti per reati contro il patrimonio, reputati indicativi di pericolosità sociale in assenza di un serio percorso di reinserimento; a fronte di tale motivazione il ricorrente non aveva allegato l’avvio di un processo di revisione critica, limitandosi a segnalare l’esistenza di un domicilio adeguato e la disponibilità al volontariato — allegazioni generiche, inidonee a incrinare la motivazione, conforme agli orientamenti costanti della Corte. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: in tema di detenzione domiciliare per motivi di salute, la grave infermità fisica rilevante sussiste — in ossequio agli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost. — quando ricorra almeno una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata, un’affezione con conseguenze non fronteggiabili in regime inframurario o condizioni contrarie al senso di umanità. Nel caso di specie il Tribunale aveva valutato la relazione sanitaria e ritenuto la condizione di compatibilità; il ricorso, meramente oppositivo, non indicava perché le cure non potessero essere assicurate in ambito carcerario o mediante accesso a strutture esterne.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ricorda che l’accesso alle misure alternative non può fondarsi su elementi astrattamente favorevoli: per l’affidamento in prova occorre allegare in concreto l’avvio di un percorso di revisione critica, non la mera disponibilità di un domicilio o di attività di volontariato. Per la detenzione domiciliare per motivi di salute, il ricorso deve dimostrare la concreta incompatibilità delle cure con il regime inframurario: un’impugnazione meramente oppositiva, che non indica perché le terapie non siano praticabili in carcere, è destinata all’inammissibilità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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