Bancarotta fraudolenta e distrazione infragruppo: il vantaggio compensativo va provato dall’amministratore, e il prelievo senza delibera è distrazione, non bancarotta preferenziale (Cassazione Penale 22690/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22690 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 39613/2025) — Presidente Rossella Catena, Relatore Anna Maria Gloria Muscarella
Il principio di diritto
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infragruppo può essere esclusa solo in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti negativi per la società fallita: non è sufficiente l’esistenza di un gruppo quale soggetto economico unitario, occorrendo che l’interessato provi il saldo finale positivo delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo. Il prelievo, da parte dell’amministratore di società di capitali, di somme dalle casse sociali in difetto di delibera assembleare o di quantificazione statutaria del compenso, ovvero a titolo di restituzione di finanziamenti soci in periodo di dissesto, integra la bancarotta per distrazione e non quella preferenziale, stante la regola della postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ. La motivazione per relationem tra primo e secondo grado non è realizzabile quando la Corte d’appello ometta di rispondere alle specifiche doglianze, con motivazione apparente su un capo decisivo.
Il fatto
La Corte d’appello, in parziale riforma, confermava la responsabilità dell’imputato, amministratore di società poi fallite, per bancarotta fraudolenta distrattiva (cessione di imbarcazioni senza corrispettivo alla capogruppo e prelievo di somme con causale “restituzione somme anticipate”) e per bancarotta impropria da reato societario (false comunicazioni sociali e operazioni dolose). L’imputato ricorreva con sei motivi, contestando tra l’altro l’utilizzabilità dei dati contabili estratti dai server, la natura distrattiva delle cessioni, la qualificazione dei prelievi e la carenza di motivazione sui reati societari.
La motivazione
Il ricorso è fondato limitatamente ai capi B.2.1 e B.2.2. Sul reato societario la Corte d’appello ha omesso di rispondere alle specifiche doglianze — superamento delle soglie ex art. 2621 cod. civ., elementi costitutivi delle false comunicazioni e delle operazioni dolose, nesso causale con il dissesto ed elemento soggettivo — con motivazione apparente non integrabile per relationem con la sentenza di primo grado. Su tale capo la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello.
Nel resto il ricorso è rigettato. Sulla distrazione delle imbarcazioni, i giudici di merito hanno logicamente valorizzato il mancato versamento del corrispettivo e l’assenza di un trasparente rapporto di dare/avere; l’esistenza di un gruppo non basta a escludere la distrazione, occorrendo la prova — non fornita — di un vantaggio compensativo con saldo finale positivo. Sui prelievi, in assenza di delibera assembleare e di riscontro documentale del credito, la restituzione di somme in periodo di dissesto integra la distrazione e non la bancarotta preferenziale, operando la postergazione ex art. 2467 cod. civ. Le censure sull’utilizzabilità dei dati contabili e sulle statuizioni civili sono inammissibili perché generiche e di merito.
Implicazioni pratiche
Nelle operazioni infragruppo la difesa non può limitarsi a invocare l’unità economica del gruppo: l’onere di provare il vantaggio compensativo — un saldo finale positivo per la società depauperata — grava sull’amministratore, e senza tale prova il trasferimento senza corrispettivo resta distrazione. Allo stesso modo, il prelievo di somme dalle casse sociali a titolo di compenso o di rimborso soci, in mancanza di delibera assembleare e di documentazione del credito, configura la più grave bancarotta per distrazione, non quella preferenziale, per effetto della postergazione ex art. 2467 cod. civ. Sul piano dell’impugnazione, la sentenza conferma che la motivazione “per relationem” regge solo se il giudice d’appello si confronta davvero con le censure: il silenzio su doglianze specifiche e decisive vizia la motivazione e porta all’annullamento, come avvenuto per il capo sui reati societari.
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