Pene sostitutive: il diniego non può fondarsi su precedenti risalenti né, per la pena pecuniaria, sulle disagiate condizioni economiche (Cass. pen. 7356/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 7356/2026, decisa il 21 gennaio 2026 e depositata il 24 febbraio 2026 (R.G.N. 32094/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Andrea Natale.

Il principio di diritto

Nel valutare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva (artt. 53 ss. legge n. 689/1981), il giudice deve motivare in concreto e con riferimento all’attualità: il diniego non può fondarsi sulla mera evocazione di precedenti penali risalenti o di un’isolata violazione anni prima, occorrendo spiegare perché da essi derivi, oggi, una prognosi negativa di rispetto delle prescrizioni. Quanto alla pena pecuniaria sostitutiva, il giudice non può respingere la richiesta sulla base delle disagiate condizioni economiche dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa riguarda soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni. L’ordinanza ex art. 545-bis cod. proc. pen. va impugnata unitamente alla sentenza.

Il fatto

L’imputato era stato condannato a otto mesi di reclusione per il delitto di evasione — per essersi allontanato, pochi giorni dopo l’applicazione degli arresti domiciliari, dal luogo di esecuzione della misura. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna e, con autonoma ordinanza ex art. 545-bis cod. proc. pen., aveva respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. Con il ricorso l’imputato deduceva il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) e delle attenuanti generiche, e l’illegittimo diniego delle pene sostitutive.

La motivazione

I primi due motivi sono infondati. Sul primo, non vi è incompatibilità astratta tra la particolare tenuità del fatto e il delitto di evasione (Sez. 6, n. 35195 del 2022, Grigore), ma il giudice può escluderla in concreto: qui l’allontanamento — per un’esigenza (la consegna di un cane) agevolmente soddisfacibile senza violare la misura — è stato ritenuto, non illogicamente, indice di un profondo disinteresse verso le prescrizioni, così da rendere non tenue l’offesa. Sul secondo, il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione sintetica ma non illogica, fondata sui precedenti penali dell’imputato.

È invece fondato il terzo motivo, sulle pene sostitutive. L’ordinanza ex art. 545-bis va impugnata insieme alla sentenza, pena la sottrazione al giudice dell’impugnazione della scelta sul tipo di sanzione (arg. art. 586 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 28102 del 2024; n. 43960 del 2023). Nel merito, la motivazione è viziata: l’art. 58 legge n. 689/1981 impone di valutare i criteri dell’art. 133 cod. pen., l’idoneità rieducativa e la prognosi di rispetto delle prescrizioni, nell’ottica del “minimo sacrificio necessario della libertà personale” (Corte cost. n. 139 del 2025). Il giudice può anche respingere la richiesta sui soli precedenti penali, ma con motivazione specifica e concreta (Sez. 4, n. 36961 del 2025, Held): qui, invece, sono stati valorizzati precedenti risalenti al 2017-2018 e un’isolata violazione del 2019, senza spiegare perché proiettino oggi una prognosi negativa.

La motivazione è viziata anche sul diniego della pena pecuniaria sostitutiva: secondo l’orientamento prevalente, il giudice non può respingere la sostituzione con la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche, perché la prognosi di inadempimento ostativa riguarda solo le pene sostitutive con prescrizioni (Sez. 5, n. 19039 del 2025, Faye; Sez. 6, n. 29192 del 2024, Cerasoli); l’art. 56-quater legge n. 689/1981 consente peraltro di modulare la conversione sulle condizioni economiche, anche con rateizzazione. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma limitatamente al diniego delle pene sostitutive; nel resto il ricorso è rigettato, con dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità (art. 624 cod. proc. pen.).

Implicazioni pratiche

Il diniego di una pena sostitutiva va motivato guardando all’attualità: precedenti penali datati o un episodio isolato di anni prima non bastano, se il giudice non spiega perché incidano oggi sulla prognosi di rispetto delle prescrizioni. La riforma Cartabia ha spostato il baricentro verso la rieducazione e il minimo sacrificio della libertà personale.

La pena pecuniaria sostitutiva ha uno statuto peculiare: non essendo accompagnata da prescrizioni, non può essere negata per le difficoltà economiche dell’imputato. Il meccanismo di conversione (art. 56-quater), con l’ampio intervallo tra minimo e massimo e la rateizzazione, serve proprio ad adattare l’importo alle capacità del condannato.

Sul piano processuale, chi vuole contestare il diniego delle pene sostitutive deve impugnare l’ordinanza ex art. 545-bis insieme alla sentenza: è parte della decisione sui capi penali e ne segue il regime di impugnazione.

Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.

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