Bancarotta fraudolenta documentale: scritture tenute per occultare i vantaggi dell’amministratore di fatto (Cass. pen. 28353/2026)

Il principio di diritto

Nella bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, primo comma, n. 2, legge fallim., la condotta di tenuta delle scritture “in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari” è distinta dall’occultamento o sottrazione dei documenti: l’eventuale appropriazione di scritture da parte di un terzo non incide sulla responsabilità di chi le ha materialmente istituite in modo da mascherare i vantaggi conseguiti. Il reato richiede il dolo generico — la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere impossibile la ricostruzione — non la specifica volontà di impedirla; il dolo va desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta, e la colpevolezza può essere fondata sul criterio del “cui prodest” purché sorretto da elementi indizianti ulteriori. L’amministratore di fatto è gravato dall’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto.

Il fatto

In sede di rinvio (dopo l’annullamento parziale della precedente condanna), la Corte di appello di Torino confermava la responsabilità dell’imputato — amministratore di fatto e “dominus” di una s.r.l. fallita — per bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione. Secondo l’accertamento peritale, le scritture erano tenute in modo da occultare emolumenti per prestazioni inesistenti percepiti dall’imputato, il trasferimento di beni strumentali e merci ad altra società a lui riconducibile e l’uso di carte di credito aziendali per fini estranei. Il ricorso deduceva motivazione apparente, mancata considerazione della sottrazione di documenti da parte del coimputato, difetto dell’elemento soggettivo (dedotto in via presuntiva col “cui prodest”) ed erroneo uso del giudicato sulla bancarotta distrattiva.

La motivazione

Il ricorso è complessivamente infondato. La contestazione residua, dopo l’esclusione della rilevanza penale della mancata consegna dei bilanci (i bilanci non rientrano tra i “libri e scritture contabili” dell’art. 216 legge fallim.), riguarda la tenuta materiale delle scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio: rispetto ad essa l’eventuale appropriazione di documenti da parte del coimputato è irrilevante, perché non si contesta l’occultamento ma l’istituzione di fatture e schede contabili prive di causali idonee a dar conto delle uscite a vantaggio dell’imputato. Sull’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881-01), da desumere dalle modalità della condotta e non dal solo stato delle scritture (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910-01). Il criterio del “cui prodest” non è censurabile quando supportato da elementi di sicuro valore indiziante (Sez. 3, n. 26527 dell’11/04/2024, Gobbo, Rv. 286792-03; Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Ventura, Rv. 279271-01): nel caso, il ruolo di preminenza dell’imputato e le accertate condotte distrattive a suo vantaggio fondano il dolo. Anche il motivo sull’uso del giudicato è generico: il giudicato si è formato nello stesso processo per effetto dell’annullamento parziale e fornisce elementi legittimamente valutabili.

Implicazioni pratiche

La pronuncia chiarisce un punto spesso decisivo nei processi per bancarotta documentale: contestare la responsabilità invocando la sottrazione dei documenti da parte di terzi è inefficace quando l’addebito riguarda non l’occultamento, ma la tenuta “opaca” di scritture che pure esistono. Per la difesa, il terreno utile non è la disponibilità materiale dei registri, ma la prova dell’elemento soggettivo: occorre attaccare la ricostruzione del dolo generico, mostrando che le lacune contabili derivano da negligenza e non da un disegno di occultamento. Attenzione, però, al “cui prodest”: quando l’imputato è amministratore di fatto e diretto beneficiario delle infedeltà contabili, l’inferenza sul dolo regge, e l’ipotesi alternativa della mera disorganizzazione, se congetturale, non basta a scardinarla.

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