Patteggiamento e sospensione patente: obbligo di motivazione oltre la media edittale (Cass. pen. Sez. IV n. 13546 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, cosicché il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che deduca il vizio di motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida è ammissibile, non venendo in rilievo i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il giudice che applichi la sanzione entro la media edittale non deve motivare sul punto, salvo che constino specifici elementi di meritevolezza; qualora invece superi la media edittale, ha l’onere di dare conto dei criteri dell’art. 218, comma 2, CdS.
Il Fatto
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell’11 novembre 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha applicato all’imputato la pena concordata per il delitto di art. 589 bis cod. pen., riconosciuta l’attenuante del comma ultimo, con sospensione condizionale e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della durata della sanzione accessoria: il giudice avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui la misura era stata fissata in misura superiore alla media edittale, richiamando i criteri dell’art. 218, comma 2, CdS. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione di ammissibilità del ricorso. Le sanzioni amministrative accessorie, per la loro natura, restano estranee all’accordo delle parti recepito nella sentenza di patteggiamento, poiché il giudice deve applicarle in via autonoma. Da ciò deriva che la doglianza sulla loro durata non è soggetta ai limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che restringe il ricorso ai soli motivi tassativamente indicati per le sentenze emesse su istanza proposta dopo il 3 agosto 2017. La censura è quindi ammissibile in applicazione della disciplina generale dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Nel merito la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il giudice che applichi la sospensione della patente con la sentenza di patteggiamento non deve motivare sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici elementi di meritevolezza in favore dell’imputato, essendo sufficiente la motivazione implicita.
Qualora invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, sussiste l’onere di una motivazione che dia conto dei criteri dell’art. 218, comma 2, CdS: entità del danno apportato, gravità della violazione commessa e pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. La Corte richiama sul punto il proprio orientamento consolidato.
Nel caso concreto la durata della sospensione, nella forbice edittale da quindici giorni a quattro anni prevista dall’art. 222 CdS, è stata determinata in tre anni, ridotti a due per il rito, quindi in misura superiore alla media edittale. La motivazione adottata, con mero richiamo alle modalità del fatto, risulta manifestamente carente. La Corte dispone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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