Revoca tacita parte civile per mancate conclusioni nel rito abbreviato (Cass. pen. Sez. III n. 28653 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato la mancata presentazione delle conclusioni da parte della parte civile integra la revoca tacita della costituzione, ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., che richiama l’art. 523 cod. proc. pen. Non si configura revoca, tuttavia, quando il difensore si richiami alle conclusioni esposte nell’atto di costituzione o siano verbalizzate le richieste orali relative al risarcimento del danno, alla provvisionale o alle spese. Accertata la revoca tacita, le statuizioni civili emesse dal giudice di appello sono illegittime e vanno annullate senza rinvio. In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione sulla misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Catania resa all’esito di giudizio abbreviato, rideterminava la pena nei confronti di due imputati ex art. 599-bis cod. proc. pen. e, accogliendo l’appello della parte civile, condannava tutti gli imputati al risarcimento del danno in favore di questa, da liquidarsi davanti al giudice civile.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tre imputati. Essi lamentavano, tra l’altro, che la parte civile non era comparsa alle udienze di discussione del giudizio di primo grado e non aveva depositato conclusioni né dettato a verbale richieste orali, con conseguente decadenza per revoca tacita. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte distingue due profili. Quanto alla misura della pena, i primi motivi di due ricorrenti sono inammissibili: il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere modificato unilateralmente, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. Il principio è ribadito da Sezioni Unite n. 5466 del 28.01.2004 e da Sez. III n. 19983 del 09.06.2020. Del pari inammissibili sono le censure sull’art. 129 cod. proc. pen., poiché il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento quando l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
Quanto al secondo profilo, la Corte ricostruisce l’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., che tipizza due fatti concludenti produttivi della revoca tacita della costituzione: la mancata presentazione delle conclusioni a norma dell’art. 523 cod. proc. pen. e la promozione dell’azione davanti al giudice civile. Il richiamo alla disposizione che disciplina la discussione in primo grado circoscrive la portata della mancata presentazione delle conclusioni al solo giudizio di primo grado (Sez. VI n. 10060 del 09.01.2025).
Un indirizzo consolidato esclude la revoca quando, pur in assenza di conclusioni scritte, il difensore si richiami alle conclusioni dell’atto di costituzione o siano verbalizzate richieste orali su risarcimento, provvisionale o spese (Sez. II n. 9102 del 09.01.2025; Sez. V n. 29675 del 02.05.2016; Sez. V n. 42715 del 18.07.2012).
Nel caso concreto, però, la parte civile non era comparsa alle udienze di discussione del giudizio abbreviato, non aveva depositato conclusioni né formulato richieste orali, neppure mediante richiamo all’atto di costituzione. La Corte conclude quindi per la configurazione della revoca tacita e per l’illegittimità delle statuizioni civili, che annulla senza rinvio, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi degli altri due imputati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.