Giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.): il diniego di accesso e legittimo se manca il requisito dell’utilità; non basta invocare un generico ravvedimento (Cass. pen. 27937/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 27937/2026 (n. sez. 333/2026), depositata il 23 luglio 2026, R.G.N. 1058/2026 — udienza pubblica del 22 aprile 2026, Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Giovanbattista Tona.

Il principio di diritto

Non e sindacabile per vizio di motivazione l’ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all’ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, ne contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali, relative sia all’utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti.

Il fatto

La Corte di assise di appello di Roma confermava la condanna all’ergastolo dell’imputato per omicidio aggravato (artt. 575 e 577 cod. pen.) commesso in danno di una donna con cui aveva avuto una relazione, poi da lei interrotta. L’imputato ricorreva per cassazione con tre motivi: l’erronea applicazione dell’aggravante della crudelta (art. 61, n. 4, cod. pen.), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 129-bis cod. proc. pen.).

La motivazione

Il ricorso e infondato. Il motivo sull’aggravante della crudelta e inammissibile perché rivalutativo: l’aggravante (art. 61, n. 4, cod. pen.) va accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso, comprese quelle sul dolo, e la Corte aveva congruamente valorizzato elementi eccedenti la normalità causale, espressivi della volontà di infliggere sofferenze aggiuntive. Il diniego delle attenuanti generiche e insindacabile perché sorretto da motivazione congrua. Sulla giustizia riparativa, il provvedimento di diniego ex art. 129-bis cod. proc. pen. ha natura giurisdizionale: il giudice non valuta la fattibilita del percorso (riservata ai mediatori) ne può fondare il rifiuto sulla sola gravità del reato o sulla mancata istituzione dei Centri, ma deve verificare i due presupposti di legge — l’utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e l’assenza di pericolo concreto per gli interessati; l’ordinanza, se motivata in modo non illogico, non e sindacabile. Nel caso, il diniego era ancorato all’assenza di utilità — nessun proposito concreto di ravvedimento, mancata indicazione delle questioni e dei soggetti, coinvolgimento di interessi di minori — e il ricorrente non aveva allegato un concreto interesse ne specificato le questioni risolvibili.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili; disposto l’oscuramento delle generalità ex art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Implicazioni pratiche

Chi chiede l’accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 129-bis cod. proc. pen.) deve indicare in modo specifico le “questioni derivanti dal fatto” che il percorso potrebbe comporre e l’utilità concreta rispetto alla propria posizione: propositi generici di ravvedimento o il richiamo a vittime aspecifiche non bastano. Il giudice non può negare l’accesso per la sola gravità del reato o perché il Centro non e ancora istituito, ma deve verificare i due presupposti di legge (utilità e assenza di pericolo); e la sua ordinanza, se motivata in modo non illogico, non e sindacabile in cassazione. Il coinvolgimento di minori tra gli interessati può rilevare come pericolo concreto. Sul fronte dell’aggravante della crudelta, numero e direzione dei colpi vanno valutati con tutte le circostanze, comprese quelle sul dolo: la contestazione in cassazione non può tradursi in una rivalutazione dei fatti.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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