Acquisizione documentale in appello e poteri officiosi del giudice (Cass. pen. Sez. 5 n. 5240 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, non è necessaria un’ordinanza che disponga la rinnovazione parziale dell’istruzione ex art. 603 cod. proc. pen. per acquisire documenti, purché sia stata valutata la loro rilevanza e decisività rispetto al quadro probatorio e sia stato assicurato il contraddittorio tra le parti; la violazione di tali garanzie comporta l’inutilizzabilità dell’atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell’art. 526, primo comma, cod. proc. pen.. Il giudice di merito non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sulla mancata concessione, qualora la richiesta non sia stata formulata nell’atto di impugnazione o in sede di discussione, con l’indicazione di specifici elementi di fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e rideterminando la pena per le residue imputazioni di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento di una società di costruzioni, dichiarato nel corso del 2012.
Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente rigettato una richiesta di acquisizione documentale, qualificandola come istanza di rinnovazione istruttoria. Con il secondo, denunciava l’erroneo bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti contestate e l’omessa pronuncia sulla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato. Ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 33748 del 2005, Mannino), secondo cui non occorre una formale ordinanza di rinnovazione istruttoria per acquisire documenti in appello. Tuttavia, ha precisato che la valutazione di rilevanza e decisività della documentazione richiesta resta pur sempre necessaria, così come deve essere garantito il contraddittorio tra le parti prima dell’acquisizione.
Nel caso di specie, la difesa non aveva indicato la decisività e la rilevanza dei documenti di cui lamentava la mancata acquisizione, limitandosi ad allegarli al ricorso e ad addurre genericamente la loro incidenza sulla prova della volontà dell’imputato di sanare la situazione debitoria della società. Il motivo è stato, pertanto, ritenuto anche in parte generico.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ricordato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato sulla base dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen..
Inoltre, con riferimento ai benefici, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22533 del 2018, Salerno, secondo cui l’imputato non può dolersi della mancata concessione della sospensione condizionale se non ne ha fatto richiesta nel giudizio di merito. Tale principio è stato ribadito da Sezione Prima n. 44188 del 2023, precisando che il giudice non è tenuto a concedere d’ufficio il beneficio né a motivare sul punto in assenza di una specifica istanza nell’atto di impugnazione o in sede di discussione. Nel caso di specie, la difesa non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso, con conseguente infondatezza della doglianza.
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Nota della Redazione
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