Maltrattamenti in famiglia: il reato non è escluso dalla maggiore capacità di resistenza della vittima (Cass. pen. n. 28499/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 28499/2026, depositata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 14455/2026; udienza pubblica del 24 giugno 2026; Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Paolo Di Geronimo). Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
A fronte di condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell’agente.
Il fatto
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna dell’imputato per maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) ai danni della convivente. Con sei motivi la difesa contestava, tra l’altro, l’attendibilità della persona offesa costituita parte civile, la motivazione resa per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, la sussistenza dell’elemento soggettivo e quella di una vera e propria convivenza, oltre ai criteri di liquidazione della provvisionale.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. La motivazione per relationem è legittima quando la sentenza d’appello sintetizza gli aspetti salienti e vaglia autonomamente l’attendibilità della persona offesa, qui sorretta da riscontri oggettivi (deposizioni di terzi, tracce delle lesioni, messaggi tra i protagonisti, materiale rinvenuto sul dispositivo dell’imputato). La vulnerabilità psicologica della vittima non è dirimente: ciò che conta è l’oggettività delle condotte vessatorie, e il reato non è escluso dalla maggiore capacità di resistenza dimostrata. La cosiddetta valutazione frazionata delle dichiarazioni non è viziata: le assoluzioni pronunciate su altri capi non dipendevano dall’inattendibilità della persona offesa, ma dalla non configurabilità di quei reati sulla base del suo stesso narrato. Quanto al dolo del reato abituale, è sufficiente la consapevolezza di persistere nell’attività vessatoria, senza necessità di un programma criminoso. La convivenza more uxorio risulta provata da una relazione stabile e non da una mera coabitazione. Infine, la provvisionale liquidata in sede penale non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Esito: rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Implicazioni pratiche
Nel reato di maltrattamenti, la reattività o la resistenza della vittima non escludono il reato: rileva l’oggettiva idoneità delle condotte a produrre sofferenza. Il dolo richiede solo la consapevolezza di persistere nella vessazione. La motivazione per relationem regge se il giudice sintetizza e vaglia autonomamente gli elementi. La provvisionale liquidata in sede penale, per sua natura provvisoria, non è ricorribile per cassazione.
Provvedimento integrale: scarica il PDF