Permesso di necessità: la malattia cronica del familiare può essere “evento di particolare gravità” ex art. 30 ord. pen. (Cass. pen. 25024/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25024/2026, data di pubblicazione 3 luglio 2026 (R.G.N. 14287/2026) – Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Aldo Natalini.
Il principio di diritto
Ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l’“evento familiare di particolare gravità” può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l’incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l’impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in accoglimento del reclamo di un detenuto, aveva concesso un permesso di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen. per far visita alla madre, affetta da una patologia cronica in condizioni tali da rendere sconsigliabile ogni spostamento verso il penitenziario, impartendo prescrizioni rigorose. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di L’Aquila proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del carattere eccezionale dell’evento familiare – trattandosi di malattia cronica senza aggravamento né imminente pericolo di vita – e un vizio di motivazione, oltre al rischio di riattivazione dei rapporti del detenuto con l’ambiente criminale di riferimento.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore generale, aderendo all’orientamento più attento alla ratio umanitaria dell’istituto e al principio costituzionale del senso di umanità della pena. La nozione di “evento familiare di particolare gravità” non è ontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva o stabilizzata, purché, all’esito di un periodo temporalmente apprezzabile, essa assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare del detenuto – anche in assenza di un aggravamento clinico – quando risulti dimostrata l’impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi con contatti personali ordinari. L’eccezionalità va riferita non alla novità del fatto patologico, ma alla necessità non ordinaria e non surrogabile del contatto personale, e attiene alla frequenza della concessione, non a una preclusione assoluta alla sua reiterazione.
Il Tribunale di sorveglianza ha così compiuto una valutazione concreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda, che resiste alle censure del P.G., fondate su un opposto e più restrittivo indirizzo, non condiviso dal Collegio. È infine eccentrico rispetto al thema decidendum il rischio di comunicazioni, anche simboliche, del detenuto con l’ambiente criminale: profilo non ostativo alla concessione, gestibile attraverso specifiche cautele esecutive, nella specie puntualmente impartite.
Esito: la Corte rigetta il ricorso del Procuratore generale, senza condanna alle spese trattandosi di parte pubblica.
Implicazioni pratiche
Il permesso di necessità ex art. 30, comma 2, ord. pen. può essere concesso al detenuto anche a fronte di una condizione patologica cronica del congiunto, quando l’impossibilità protratta di mantenere i rapporti affettivi con modalità ordinarie renda il contatto personale non surrogabile. L’eccezionalità non riguarda la novità dell’evento, ma la necessità del contatto, e limita la frequenza della concessione, non la sua reiterabilità. La pericolosità del condannato non è di per sé ostativa, potendo essere gestita con prescrizioni esecutive. La valutazione richiesta al giudice è concreta e individualizzata, in coerenza con il principio di umanità della pena.
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