Confisca in fase esecutiva: l’ablazione non può eccedere il profitto del reato e il giudice del rinvio dev’essere in diversa composizione (Cass. pen. 22543/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 22543 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 37722/2025) — Presidente Irene Scordamaglia, Relatore Matilde Brancaccio.

Il principio di diritto

“L’ablazione definitiva non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall’azione delittuosa, poiché altrimenti si realizzerebbe un’inammissibile duplicazione sanzionatoria”; il giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto “attuale” al momento della sua applicazione, al netto delle restituzioni frattanto realizzate, e la confisca assume funzione punitiva qualora sottragga beni di valore eccedente il vantaggio tratto dall’illecito (Cass. pen. Sez. V, sent. n. 22543/2026; cfr. Sez. U n. 13783/2024, dep. 2025, Massini).

Il fatto

In fase esecutiva, la Corte d’appello di Milano — quale giudice dell’esecuzione, dopo un annullamento con rinvio della Cassazione — rigetta nuovamente l’opposizione al diniego di restituzione delle somme e dei beni eccedenti il valore della confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. (oltre 41 milioni di euro, pari al profitto di reati tributari), disposta con condanna definitiva. La difesa aveva dedotto, con memoria e documentazione, che il profitto confiscabile andava ridotto di quanto nel frattempo recuperato — in particolare oltre 21 milioni versati a INPS e INAIL dai curatori delle società fallite gestite dal condannato — e del valore di società non attinte dalla confisca. Il ricorso lamenta che il giudice del rinvio aveva ristretto l’esame a due sole società, travisando il vincolo di rinvio, e denuncia il carattere punitivo della confisca.

La motivazione

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, assorbente. Il vincolo di rinvio, per quanto sintetico, imponeva la verifica complessiva di tutta la documentazione difensiva, al fine di accertare la corrispondenza tra il valore dei beni in sequestro e il profitto del reato, e non un controllo contabile parziale limitato a due società. La Corte richiama il principio di proporzionalità e l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU: la misura ablatoria va modulata sul profitto “attuale”, al netto delle restituzioni, e la verifica va compiuta anche d’ufficio quando i presupposti emergano dagli atti, pena una misura di sicurezza patrimoniale illegale. L’ordinamento conosce un’univoca linea che vieta la duplicazione dell’ablazione patrimoniale (Sez. U n. 13783/2024, Massini): la confisca è alternativa alle condotte riparatorie/restitutorie.

La Corte affronta anche il profilo del giudice competente per il rinvio. In coerenza con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 183/2013, 7/2022 e 27/2026), quando la decisione del giudice dell’esecuzione integra un “frammento di cognizione” — come la determinazione sulla confisca, che attinge il merito e la proporzionalità — ricorre l’incompatibilità ex art. 34 c.p.p. del giudice che si è già pronunciato. Il rinvio, con interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 34, 623 e 676 c.p.p., va perciò disposto alla stessa sezione della Corte d’appello ma in diversa composizione collegiale. La sentenza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

La decisione rafforza il controllo di proporzionalità sulle confische, anche in fase esecutiva: l’ablazione non può eccedere il profitto effettivo del reato, e deve tenere conto delle somme già recuperate o restituite (qui i versamenti agli enti previdenziali da parte dei curatori), pena una duplicazione sanzionatoria vietata. La verifica è dovuta anche d’ufficio quando i presupposti risultano dagli atti. Sul piano processuale, il principio è di sistema: il giudice dell’esecuzione che ha già deciso nel merito su un punto che integra un “frammento di cognizione” è incompatibile, e il rinvio dopo l’annullamento va assegnato a un collegio in diversa composizione. Per la difesa, è la conferma che le vicende sopravvenute alla condanna (transazioni fiscali, pagamenti, procedure concorsuali) incidono sul quantum confiscabile e vanno esaminate nella loro interezza.

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