Prelievi dalle casse sociali e crediti da lavoro: è bancarotta distrattiva, non preferenziale (Cass. pen. 22687/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 22687/2026 (ud. 11 marzo 2026, dep. 18 giugno 2026), Pres. Miccoli, Rel. Belmonte.

Il principio di diritto

Risponde di bancarotta fraudolenta distrattiva – e non preferenziale – l’amministratore che, nonostante il dissesto, preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti per il lavoro prestato, senza indicare elementi che ne consentano un’adeguata valutazione: il rapporto di immedesimazione organica tra amministratore e società non è assimilabile a un contratto d’opera né a un rapporto di lavoro che giustifichi di per sé il credito. La prova della distrazione può trarsi dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, stante la posizione di garanzia dell’imprenditore verso i creditori.

Il fatto

La Corte di appello di Trieste aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’amministratore unico e l’amministratore di fatto di una s.r.l., fallita nel 2013, colpevoli di bancarotta distrattiva. Secondo la ricostruzione, i due, dopo aver acquistato la società già gravata da ingenti debiti e non avendo ottenuto nuove linee di credito, avevano prelevato somme dalle casse sociali – tra cui il ricavato della vendita di un immobile – trasferendole a proprie imprese e facendole figurare come compensi per lavori mai dimostrati né registrati in contabilità. I ricorrenti contestavano la qualifica di amministratore di fatto, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo della distrazione e chiedevano la riqualificazione del fatto in bancarotta preferenziale.

La motivazione

La Corte ritiene i ricorsi infondati. Sulla qualifica di amministratore di fatto, richiama l’art. 2639 cod. civ. e la necessità di un esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori, ravvisato nella specie in una pluralità di indicatori concordanti (gestione del conto corrente, rapporti con le banche, sottoscrizione di richieste di finanziamento). Sull’elemento oggettivo, ribadisce che il distacco del bene dal patrimonio può realizzarsi in qualsiasi forma e che la prova della distrazione si trae dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni, stante la posizione di garanzia dell’imprenditore. L’elemento soggettivo è il dolo generico: basta la rappresentazione della pericolosità della condotta per la garanzia patrimoniale dei creditori, senza necessità dell’intenzione di danneggiarli. È esclusa la bancarotta preferenziale, non essendo provato il credito delle ditte individuali dei ricorrenti: l’immedesimazione organica tra amministratore e società non giustifica di per sé un credito da lavoro.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre coordinate operative su tre fronti. La qualifica di amministratore di fatto si fonda su indici concreti e continuativi di gestione, non su episodi isolati. La distrazione fallimentare si presume dal prelievo di risorse sociali non giustificato nella destinazione: grava sull’amministratore l’onere di dimostrare l’impiego lecito dei beni. Infine, chi preleva dalle casse sociali invocando crediti da lavoro verso la società non può aspirare alla più mite qualificazione di bancarotta preferenziale se non prova, in concreto, l’esistenza di un rapporto autonomo e parallelo rispetto alla carica gestoria. Un monito alla trasparenza contabile nelle fasi di crisi d’impresa.

Scarica il testo integrale della sentenza (PDF)

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