Estradizione verso la Russia: il rischio di trattamenti inumani va valutato già in fase cautelare (Cass. 29019/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 29019/2026, depositata il 30 luglio 2026 (R.G.N. 15014/2026; camera di consiglio del 28 maggio 2026; Presidente Gaetano De Amicis, Relatrice Stefania Riccio).

Il principio di diritto

In tema di estradizione per l’estero, la Corte di appello, nel verificare la sussistenza di ragioni ostative alla pronuncia di una decisione favorevole alla consegna, è tenuta a valutare se, sulla base di elementi oggettivi ed attendibili, sussiste il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti.

Il fatto

Nell’ambito di una procedura estradizionale promossa dalla Federazione Russa – a fronte di una condanna per truffa – la Corte di appello di Roma aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L’interessato, che non conosce la lingua italiana, ha proposto ricorso per cassazione. Nelle more, lo Stato richiedente ha ritirato la domanda estradizionale e la misura è stata revocata; il ricorso è stato comunque coltivato ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.

La motivazione

Il ricorso è ammissibile – l’interesse permane, dopo la revoca, in vista della riparazione per ingiusta detenzione – e fondato. Due i profili accolti. Primo: l’omessa traduzione del provvedimento in lingua nota all’estradando alloglotta. La Corte estende il principio delle Sezioni Unite Niecko (nullità dell’ordinanza cautelare non tradotta quando è già nota la mancata conoscenza dell’italiano) ai provvedimenti che, come il rigetto della richiesta di sostituzione, confermano una limitazione più incisiva della libertà personale. Secondo: la verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU) nello Stato richiedente è rilevante anche in fase cautelare, e non riservata al merito; per la Federazione Russa la valutazione deve tenere conto dell’espulsione dal Consiglio d’Europa e del recesso dalla CEDU. L’erronea trascrizione in epigrafe di una diversa richiesta estradizionale è invece un mero refuso, privo di incidenza sull’individuazione del titolo.

Esito: annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Implicazioni pratiche

Due garanzie rafforzate nel procedimento estradizionale. I provvedimenti che confermano o aggravano la restrizione della libertà dell’alloglotta vanno tradotti a pena di nullità, non soltanto l’ordinanza genetica. E il rischio di trattamenti inumani nello Stato richiedente va scrutinato già nella fase cautelare, sulla base di elementi oggettivi e attendibili: un profilo di particolare rilievo per le richieste provenienti da Stati usciti dal sistema CEDU.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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