Estradizione e omessa traduzione all’alloglotta: la nullità si estende ai provvedimenti sulla cautela. Il rischio di trattamenti inumani va valutato anche in fase cautelare (Cass. pen. n. 29019/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 29019/2026, depositata il 30 luglio 2026 (sent. sez. 511/2026, camera di consiglio del 28 maggio 2026), R.G.N. 15014/2026. Presidente Gaetano De Amicis, Relatrice Stefania Riccio.
Il principio di diritto
In tema di estradizione per l’estero, il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 15069 del 2023, dep. 2024, Niecko) sulla nullità dell’ordinanza di custodia cautelare non tradotta nei confronti dell’alloglotta di cui sia già emersa la non conoscenza della lingua italiana va esteso ai provvedimenti relativi a vicende modificative della cautela, come il rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, in quanto incidenti sulla libertà personale. La Corte d’appello, inoltre, è tenuta a verificare – anche in fase cautelare, e non solo nel merito della consegna – se, sulla base di elementi oggettivi e attendibili, sussista il rischio che il consegnando sia sottoposto, nello Stato richiedente, a trattamenti inumani o degradanti.
Il fatto
La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere applicata in via provvisoria nell’ambito di un procedimento estradizionale promosso dall’autorità giudiziaria della Federazione Russa. Il ricorrente, che non conosce la lingua italiana, deduceva l’omessa traduzione dell’ordinanza, l’incerta individuazione del titolo estradizionale e la mancata verifica del rischio di trattamenti inumani in caso di consegna. Nelle more, lo Stato richiedente ha ritirato la domanda estradizionale e la misura è stata revocata; l’interesse al ricorso permaneva ai fini di un’eventuale riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta.
La motivazione
La Corte ha ritenuto un mero refuso il riferimento, nella sola epigrafe, a una diversa domanda estradizionale, essendo la motivazione ancorata al titolo russo. Ha invece accolto due censure. Sull’omessa traduzione: il principio Niecko si estende ai provvedimenti che confermano o aggravano la restrizione della libertà personale, e la motivazione del provvedimento reiettivo non era stata tradotta in lingua nota all’interessato. Sul rischio di trattamenti inumani: la verifica delle ragioni ostative alla consegna, alla luce anche dell’uscita dello Stato richiedente dal Consiglio d’Europa e dal sistema convenzionale, deve essere compiuta già in fase cautelare, e nel provvedimento impugnato ne mancava ogni traccia.
Esito: la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Implicazioni pratiche
La pronuncia rafforza le garanzie dell’estradando. Primo: l’obbligo di traduzione in lingua nota non si esaurisce nell’ordinanza genetica, ma copre anche i provvedimenti che confermano o aggravano la cautela, la cui motivazione deve essere resa comprensibile. Secondo: il rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato richiedente è questione da esaminare già nel sub-procedimento cautelare, non rinviabile alla sola decisione di merito sulla consegna. Infine, l’interesse al ricorso sopravvive alla revoca della misura quando serva a fondare la domanda di riparazione per ingiusta detenzione.
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