Guida in stato di ebbrezza: inutilizzabili in dibattimento le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (Cass. pen. 5059/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 5059 del 2026 (udienza pubblica del 23 ottobre 2025, R.G.N. 21374/2025) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Alessandro D’Andrea
Il principio di diritto
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini non sono utilizzabili in dibattimento (art. 350, comma 7, cod. proc. pen.), salvo che per le contestazioni ex art. 503, comma 3, cod. proc. pen. Espunte dal compendio probatorio tali dichiarazioni confessorie, occorre applicare la cosiddetta prova di resistenza: se il materiale residuo non consente di accertare il fatto oltre ogni ragionevole dubbio, la condanna va annullata.
Il fatto
La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna dell’imputata per guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada), con tasso pari a 1,127 g/l e l’aggravante notturna. La responsabilità era stata desunta essenzialmente dalle dichiarazioni confessorie rese nell’immediatezza alla polizia giudiziaria, con cui l’imputata aveva ammesso di essere alla guida al momento del sinistro. La difesa ricorreva per cassazione deducendo l’inutilizzabilità dibattimentale di tali dichiarazioni (artt. 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen.) e, in subordine, l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen.
La motivazione
Il ricorso è fondato, con valenza assorbente, quanto al primo motivo. L’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. non consente l’utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta a indagini, se non per le contestazioni ex art. 503, comma 3. Espunte tali dichiarazioni confessorie e applicata la prova di resistenza, il residuo compendio — l’autovettura incidentata di proprietà dell’imputata, priva di persone a bordo, e la presenza sul luogo di due persone — non consente di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, chi fosse effettivamente alla guida. La Corte annulla la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, restando assorbita la questione sull’art. 131-bis cod. pen.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce una regola probatoria spesso decisiva nei processi per guida in stato di ebbrezza e per i reati stradali: la confessione resa «a caldo» agli operanti non regge da sola in dibattimento, perché le dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria sono inutilizzabili salvo che per le contestazioni. Per la difesa, la strategia vincente è eccepirne l’inutilizzabilità e imporre la prova di resistenza: se, tolta la confessione, non residuano riscontri idonei a individuare l’autore del fatto, la condanna non può reggere.