Agevolazioni sisma e nozione europea di impresa: anche l’amministratore-lavoratore autonomo può restarne escluso
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 23237/2026 (n. sez. 317/2026), pubblicata il 15 luglio 2026, R.G.N. 22175/2024, decisa il 21 maggio 2026 — Presidente Lucio Napolitano, Relatore Giuliano Tartaglione.
Il principio di diritto
L’attività svolta dall’amministratore di una società di capitali, quale componente del relativo CdA, qualora ricondotta a quella da lavoro autonomo può essere considerata, all’esito di un accertamento in fatto demandato in via esclusiva al giudice di merito, alla stregua dell’attività d’impresa — intesa nell’accezione eurounitaria quale entità che, indipendentemente dal suo status giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica consistente nell’offrire beni e servizi — ai fini della spettanza dei benefici di cui all’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.
Il fatto
Due contribuenti chiedevano il rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1991 e 1992 ai sensi dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, quale beneficio in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 in Sicilia. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia riconosceva il rimborso alla sola contribuente, limitatamente ai redditi da lavoro autonomo percepiti quale componente del consiglio di amministrazione di una società. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi: l’errata esclusione del reddito da lavoro autonomo dalla nozione europea di impresa, senza verifica del regime de minimis, e un error in procedendo sulla quantificazione dell’importo.
La motivazione
La Corte accoglie entrambi i motivi. Il secondo (error in procedendo): la somma riconosciuta era superiore a quella richiesta e comprendeva imposta su redditi di partecipazione, sui quali si era formato il giudicato interno; il giudice del rinvio dovrà scomputarla. Il primo: il beneficio ex art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 costituisce aiuto di Stato illegittimo per chi svolge attività d’impresa (decisione della Commissione UE 2015/5549; Corte di giustizia, causa C-82/14), quale ius superveniens immediatamente applicabile, anche d’ufficio. Nella nozione eurounitaria di impresa rientra anche il professionista e il lavoratore autonomo, rilevando esclusivamente lo svolgimento di un’attività economica volta a offrire beni o servizi, a prescindere dallo status giuridico. La CGT-2 aveva escluso tout court il reddito da lavoro autonomo dell’amministratrice dalla nozione di impresa, senza l’indagine richiesta e senza considerare il de minimis, cui è subordinata la spettanza del beneficio.
Esito: accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, con enunciazione del principio di diritto.
Implicazioni pratiche
Ai fini delle agevolazioni post-sisma dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, ciò che conta è lo svolgimento di un’attività economica nell’accezione eurounitaria, non la qualifica formale del reddito: anche il lavoratore autonomo e l’amministratore di società possono rientrare nella nozione di impresa e, quindi, restare esclusi dal beneficio quale aiuto di Stato illegittimo. Il contribuente che intenda fruirne deve provare la compatibilità del vantaggio con il mercato interno, in particolare il rispetto dei limiti del regolamento de minimis. Il giudice tributario è tenuto a compiere un accertamento in fatto secondo i criteri eurounitari e a rilevare, anche d’ufficio, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione.
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