Esenzione IMU per gli immobili di culto: l’onere della prova è del contribuente e il giudice deve valutare tutti gli indizi (Cass. trib. 17434/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 17434/2026, pubblicata il 2 giugno 2026 (R.G.N. 19917/2024), udienza del 25 marzo 2026 — Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Ugo Candia.
Il principio di diritto
L’esenzione dall’IMU per gli immobili destinati al culto e alle attività religiose non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992) integra un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo: l’onere di provare il diritto all’esenzione — e in particolare il requisito oggettivo dello svolgimento nell’immobile di un’attività con modalità non commerciali — grava sul contribuente, con accertamento in concreto. In tema di prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 c.c.), il giudice deve prima vagliare i singoli indizi, scartando quelli irrilevanti, e poi valutarli complessivamente nella loro concordanza: è viziata la decisione fondata su una considerazione atomistica e parcellizzata di alcuni elementi, con omesso esame delle altre risultanze.
Il fatto
Il Comune di Anagni aveva accertato l’IMU 2014 su un immobile in categoria catastale B/1, ritenuto dal contribuente — un ente religioso — esente in quanto sede di un seminario, destinato al culto e ad attività religiose non commerciali. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva rigettato l’appello del Comune, sia ritenendolo privo di ius postulandi, sia nel merito, confermando l’esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo tra l’altro l’esistenza di annunci di affitto di camere, indicativi di un’attività alberghiera.
La motivazione
È fondato il primo motivo sullo ius postulandi: chi possiede i requisiti per l’abilitazione all’assistenza tecnica davanti alle corti di giustizia tributaria (art. 12 d.lgs. n. 546/1992) può stare in giudizio personalmente anche quando partecipa non in proprio, ma quale legale rappresentante di un ente; in analogia con l’art. 86 c.p.c., il sindaco-avvocato poteva difendere il Comune senza rilasciare una procura a sé stesso (Cass. n. 13210/2001; n. 3472/2024).
Sono fondati anche i motivi sul merito. L’esenzione è un’eccezione che il contribuente deve provare, e il requisito oggettivo (attività non commerciale) esige un accertamento in concreto a suo carico. La CTR ha invece fondato la decisione solo sulla dichiarazione della contribuente e sulla categoria catastale, con una valutazione atomistica, senza esaminare gli altri elementi acquisiti — in particolare gli annunci pubblicitari di camere in affitto — e applicando erroneamente il principio di non contestazione a un soggetto, il Comune, non costituito in primo grado. In tema di presunzioni il giudice deve seguire due momenti: vagliare i singoli indizi e poi valutarli nel loro complesso secondo gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 28751/2025). La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla destinazione del bene e sulla natura dell’attività; il quarto motivo resta assorbito.
Implicazioni pratiche
L’esenzione IMU non si presume dalla categoria catastale o dalla qualifica dell’ente: chi la invoca deve provare in concreto che nell’immobile si svolge un’attività con modalità non commerciali. La destinazione al culto va dimostrata, non solo dichiarata.
Il giudice tributario non può fermarsi a un singolo elemento favorevole: deve esaminare tutto il compendio indiziario — comprese le contestazioni e i documenti dell’ente impositore, come gli annunci di affitto — e valutarlo unitariamente. Una motivazione “parcellizzata” che ignora le altre prove è censurabile in cassazione.
Sul piano processuale, il sindaco che sia anche avvocato abilitato può difendere personalmente il Comune davanti al giudice tributario: la difesa personale di chi ha la qualifica di difensore vale anche quando si agisce in rappresentanza di un ente, senza necessità di autoprocura.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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