Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): la riforma Cartabia si applica ai giudizi pendenti e va valutata in appello (Cass. pen. n. 29035/2026)

Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 29035/2026, depositata il 30 luglio 2026, R.G.N. 18450/2026, Presidente Rosa Pezzullo, Relatrice Carla Adriana Fiammetta Frau. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza.

Il fatto

L’imputato era stato condannato, in primo grado e in appello, per il delitto di spendita di monete contraffatte (art. 455 cod. pen.) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 300 euro di multa, per aver speso una banconota da cento euro falsa. Con il ricorso per cassazione deduceva che la Corte d’appello aveva erroneamente rigettato la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), calcolando male i limiti edittali e senza tenere conto della riforma che, entrata in vigore in pendenza dell’appello, aveva modificato i presupposti dell’istituto.

La motivazione

Il ricorso è fondato. L’art. 455 cod. pen. richiama, quoad poenam, l’art. 453 cod. pen. (reclusione da tre a dodici anni), stabilendo una riduzione da un terzo alla metà: ne risulta un minimo edittale inferiore a due anni e un massimo superiore a cinque. Al momento della sentenza di primo grado l’art. 131-bis richiedeva, come limite, un massimo edittale non superiore a cinque anni – nella specie superato –, sicché l’istituto non era applicabile. Il d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia), entrato in vigore nelle more dell’appello, ha però mutato il criterio, àncorandolo a un minimo edittale non superiore a due anni: parametro qui soddisfatto. Trattandosi di modifica di natura sostanziale, essa si applica anche ai giudizi pendenti relativi a reati commessi in precedenza. La Corte d’appello, che ha rigettato il beneficio sui soli limiti edittali, ha dunque errato. Il rinvio si impone perché il giudice di merito, presa atto dell’astratta applicabilità, dovrà valutare gli ulteriori presupposti – la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento –, tenendo conto che la recidiva specifica contestata, se riconosciuta, potrebbe risultare ostativa ai sensi dell’art. 131-bis, comma 5, cod. pen.

Esito: annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Salerno.

Implicazioni pratiche

Le modifiche in melius all’art. 131-bis introdotte dalla riforma Cartabia si applicano retroattivamente ai processi in corso, trattandosi di istituto sostanziale: il giudice d’appello deve rivalutare l’applicabilità del beneficio quando i nuovi limiti edittali lo consentano. Attenzione al calcolo dei limiti quando la norma incriminatrice rinvia, quoad poenam, ad altra disposizione con riduzione frazionaria: è su quel calcolo che si gioca l’accesso all’istituto. L’astratta applicabilità per i limiti di pena non basta, però: restano da verificare la tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta, e la recidiva specifica può precludere il beneficio integrando l’abitualità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *