Pene sostitutive e sospensione condizionale: per i fatti anteriori alla riforma Cartabia resta possibile il cumulo (Cass. pen. 24832/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 24832/2026, data di pubblicazione 2 luglio 2026 (R.G.N. 4417/2026) – Presidente Rossella Catena, Relatore Enrico Vittorio Stanislao Scarlini.
Il principio di diritto
Il divieto di cumulo tra pene sostitutive di pene detentive brevi e sospensione condizionale della pena, introdotto dall’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981 ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ha natura sostanziale ed è meno favorevole rispetto al regime previgente, che consentiva la cumulabilità: pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen., non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, per i quali resta possibile applicare la pena sostitutiva pur in presenza della sospensione condizionale.
Il fatto
La Corte d’appello di Milano confermava la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 7 l. n. 386 del 1990, per avere emesso, il 15 novembre 2018, un assegno di euro 17.354,24 in data successiva all’iscrizione dell’interdizione a emettere titoli di credito, con pena sospesa di sei mesi di reclusione. L’imputato ricorreva con tre motivi: contestazione della responsabilità e del disconoscimento della sottoscrizione dell’assegno in assenza di perizia; mancata sostituzione della pena detentiva, negata perché ritenuta incompatibile con la sospensione condizionale.
La motivazione
I primi due motivi sono infondati: l’assegno era tratto da un libretto collegato a un conto intestato all’imputato, il quale era già stato notiziato del provvedimento di interdizione (notificato l’8 marzo 2017, con ricorso avverso lo stesso rigettato); il disconoscimento della firma è privo di rilievo probatorio, non avendo l’imputato mai denunciato lo smarrimento del titolo, di notevole importo, sicché ogni approfondimento peritale è superfluo.
È fondato il terzo motivo. Il divieto di cumulo tra pene sostitutive e sospensione condizionale, sancito dall’art. 61-bis l. n. 689 del 1981 (introdotto dall’art. 71 del d.lgs. n. 150 del 2022) e applicabile anche ai procedimenti pendenti per la norma transitoria dell’art. 95 dello stesso decreto, è meno favorevole rispetto al regime previgente, che consentiva la cumulabilità quando le sanzioni alternative fossero concretamente applicabili; per la sua natura sostanziale, esso non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore, trovando applicazione la norma più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. (Sez. 4, n. 26557 del 2024, Andreozzi; Sez. 5, n. 45583 del 2024, Tronco; Sez. 2, n. 35181 del 2025, Acquaviva; Sez. 6, n. 4521 del 2026). Poiché il fatto è del 2018, il diniego motivato dalla sola incompatibilità con la sospensione condizionale integra un vizio di motivazione.
Esito: la Corte annulla la sentenza limitatamente al diniego delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, e rigetta nel resto il ricorso.
Implicazioni pratiche
Per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 la sostituzione della pena detentiva breve con una pena sostitutiva può cumularsi con la sospensione condizionale: il divieto di cumulo introdotto dall’art. 61-bis l. n. 689 del 1981 ha natura sostanziale e, in quanto sfavorevole, non retroagisce (art. 2, comma quarto, cod. pen.). Negare la sostituzione della pena richiamando la sola incompatibilità con la sospensione condizionale, per fatti anteriori, integra un vizio di motivazione. Sul versante probatorio, il disconoscimento della firma su un assegno tratto dal proprio conto, non accompagnato da denuncia di smarrimento né da elementi concreti, non impone accertamenti peritali.
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