Beni confiscati e terzo creditore: il credito su un immobile non confiscato non è opponibile all’Agenzia (Cass. pen. 24779/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 24779/2026, data di pubblicazione 2 luglio 2026 (R.G.N. 41131/2025) – Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Teresa Grieco.

Il principio di diritto

Il terzo che vanti un credito alla restituzione del prezzo, riconosciuto da sentenza civile e relativo a un immobile non attinto dal sequestro e dalla confisca, è terzo estraneo alla procedura e mero creditore chirografario: il suo titolo, formatosi al di fuori della procedura di confisca e concernente un rapporto contrattuale su un bene diverso da quelli confiscati, non è opponibile all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati, gravando l’obbligo di restituzione sulla sola società venditrice.

Il fatto

Il ricorrente aveva acquistato nel 2008, da una società i cui beni furono poi sequestrati nel 2010 e confiscati – confisca ex art. 11 l. n. 146 del 2006, in materia di reati transnazionali, divenuta irrevocabile nel 2018 – un appartamento risultato abusivo e privo di abitabilità. Con sentenza civile n. 12983 del 2022 la società venditrice e l’amministratrice erano condannate a restituirgli euro 289.645,65; il tentativo di recupero in sede esecutiva era fallito perché i beni della società erano ormai confiscati. Il ricorrente chiedeva l’ammissione del proprio credito al passivo dei beni confiscati gestiti dall’Agenzia Nazionale (ANBSC). La Corte d’appello di Roma, giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza. Il ricorrente proponeva sei motivi, invocando tra l’altro l’art. 52 del codice antimafia, l’art. 37 della l. n. 161 del 2017, la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2023, la direttiva UE 2024/1260 e i principi delle Sezioni Unite sui crediti da fatto illecito.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. La Corte d’appello ha correttamente dichiarato inammissibile l’istanza. Il ricorrente è terzo estraneo alla procedura e mero creditore chirografario: l’immobile oggetto della compravendita, di cui rivendica la restituzione del prezzo, non è stato oggetto di sequestro né di confisca, sicché non è stato aggredito dalla procedura. L’unico soggetto giudizialmente tenuto a restituire il prezzo è la società immobiliare, non l’Agenzia Nazionale; viene in rilievo un credito derivante da un rapporto contrattuale su un bene diverso da quelli confiscati, riconosciuto con la sentenza civile del 2022. Il titolo, formatosi al di fuori della procedura di confisca, non è opponibile all’Agenzia; non rileva in senso contrario la revoca della confisca disposta nel 2021 in favore di un istituto, che era però creditore ipotecario su beni confiscati prima del sequestro.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Chi vanta un credito verso una società i cui beni sono stati confiscati non può soddisfarsi sui beni confiscati né opporre il proprio titolo all’Agenzia Nazionale quando il credito riguarda un bene diverso da quelli attinti dalla confisca e si è formato al di fuori della procedura: resta un mero creditore chirografario, che può agire soltanto verso il debitore originario. L’ammissione del terzo al passivo dei beni confiscati presuppone un collegamento con i beni oggetto della procedura e il rispetto delle forme e dei termini previsti – nel caso, quelli della l. n. 228 del 2012, ritenuti scaduti: l’anteriorità del danno rispetto al sequestro non basta, di per sé, a rendere il titolo opponibile all’Agenzia.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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