Inammissibile il ricorso per la ricostruzione alternativa dei fatti (Cass. pen. Sez. 7 n. 10904 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, miri in realtà ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito. La valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono riservate alla cognizione del giudice di merito e le relative determinazioni sono insindacabili in sede di legittimità quando siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica aveva condannato l’imputato per i reati di guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte di appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e in mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al capo relativo alla guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente insisteva sulla soluzione di continuità temporale tra la condotta di guida, il sinistro e l’accertamento alcolemico, sostenendo che l’assunzione di alcol fosse successiva all’urto tra il camper e la recinzione del ristorante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile, rilevando come la doglianza si fondasse su una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella accolta dai giudici di merito. La prospettazione del ricorrente, secondo cui l’assunzione di alcol sarebbe avvenuta dopo la condotta di guida e il sinistro, presso il parcheggio dove era stato raggiunto dalla Polizia locale, costituiva una censura di merito volta ad ottenere una più favorevole ricostruzione della vicenda.
La Corte ha ricordato che tale tipo di doglianze esula dal sindacato di legittimità, investendo profili di valutazione della prova riservati al giudice di merito. Ha richiamato il principio costante per cui le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione quando siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito, citando i precedenti delle Sezioni Unite n. 930 del 1995, Sez. 6, n. 47204 del 2015 e Sez. 1, n. 42369 del 2006.
La Corte ha altresì evidenziato che la Corte territoriale aveva confutato con argomentazioni coerenti e non illogiche la tesi difensiva dell’assunzione successiva dell’alcol. La circostanza, riferita da una teste, era stata ritenuta contraddittoria e priva di riscontri, in quanto smentita dal narrato di altri testi che avevano descritto la irregolare condotta di guida e dal fatto che l’imputato era stato ritrovato dalla Polizia giudiziaria addormentato sul sedile anteriore del camper.
In particolare, la Corte territoriale aveva osservato che tale circostanza smentiva la tesi dell’assunzione di alcol consumato all’interno del mezzo dopo il sinistro: se l’imputato avesse consumato alcol nel salottino del camper come sostenuto, sarebbe stato ritrovato in quel luogo e non sul sedile anteriore. La motivazione è stata quindi ritenuta dotata di indiscutibile forza logica.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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