Estradizione: legittima la delibazione sommaria sugli indizi di colpevolezza trasmessi (Cass. pen. Sez. VI n. 25409 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione processuale, quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte dello Stato richiesto, l’autorità giudiziaria italiana non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda. Ai sensi dell’art. 705, comma 1, cod. proc. pen., essa deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. Non è però richiesto un approfondito esame del quadro indiziario, che vanificherebbe la semplificazione perseguita dalla Convenzione europea di estradizione del 1957. L’enunciazione di categorie e tipologie di prova è sufficiente alla delibazione quando gli elementi storici siano descritti con precisione e consentano di riferire le fonti di prova alla posizione dell’estradando.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di estradizione processuale avanzata dall’Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione Svizzera, ritenendo insussistenti le condizioni per l’accoglimento. Il provvedimento riguardava un soggetto accusato di rapine aggravate, consumate e tentate, con uso di armi, in danno di distributori di carburante, oltre a violazione della legge sulle armi.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna, deducendo erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 705, comma 1, cod. proc. pen. L’estradando ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal testo degli artt. 12 e 13 della Convenzione del 1957, ricordando che scopo della Convenzione è semplificare le procedure di cooperazione sulla base della condivisione di una comune cultura giuridica. L’art. 12, comma 2, elenca i documenti da produrre a sostegno della domanda; l’art. 13 consente allo Stato richiesto di domandare il complemento di informazioni quando quelle trasmesse si rivelino insufficienti.
I “documenti” richiamati nell’art. 12 sono quelli elencati dalla disposizione: l’autorità richiesta non è tenuta a trasmettere elementi di prova, ma a sostenere, anche con una narrazione sufficientemente precisa, l’apparato argomentativo su cui si basa la possibile responsabilità penale dell’estradando.
La Corte ribadisce il principio, già affermato a partire da Sez. 6, n. 44852 del 03.10.2007, Pallasà Perez, e confermato da Sez. 6, n. 43170 del 17.07.2014, Malatto, Sez. 6, n. 8063 del 21.02.2019, A. e Sez. 6, n. 40552 del 25.09.2019, Trindade: l’autorità italiana non può limitarsi a un controllo formale, ma deve accertare che nella documentazione siano evocate le ragioni per cui è stato ritenuto probabile, nella prospettiva dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato.
Tale delibazione deve però restare sommaria. Non si richiede alla Corte d’appello un approfondito esame del quadro indiziario, perché tale apprezzamento vanificherebbe il senso della Convenzione, pur nell’inderogabile rispetto delle garanzie dell’estradando. Nel caso concreto, le fonti di prova sono analiticamente indicate e riferibili alla posizione dell’estradando, se non espressamente, quanto meno in virtù di un’operazione interpretativa agevolata dalla precisa descrizione degli elementi storici, in un fatto di non particolare complessità probatoria. L’enunciazione di categorie e tipologie di prova appare quindi sufficiente alla delibazione.
La Corte esclude poi che rilevi il contrasto con altra sentenza della stessa Corte d’appello che aveva accolto la domanda per un presunto correo: in sede di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con provvedimenti adottati in diverso processo, ostandovi l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza viene annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
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Nota della Redazione
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