Remissione di querela estingue la truffa ma non la sostituzione di persona (Cass. pen. Sez. II n. 20476 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela, ritualmente intervenuta e accettata, produce effetto estintivo ai sensi dell’art. 152 cod. pen. limitatamente ai reati perseguibili a querela di parte, non anche riguardo ai delitti procedibili d’ufficio, che restano soggetti ad autonoma valutazione di responsabilità. La declaratoria estintiva del reato di maggiore gravità, posto a base del computo della pena e del vincolo della continuazione, impone al giudice del rinvio di rivalutare la richiesta di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e, in caso di esito negativo, di rideterminare il trattamento sanzionatorio sul residuo reato.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 17/11/2025, ha confermato la decisione del Tribunale di Castrovillari del 05/12/2022, che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole dei delitti di sostituzione di persona e truffa, con attenuanti generiche, vincolo della continuazione e pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 120,00 di multa. Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro motivi: travisamento del fatto in ordine alla sottoscrizione delle bolle di consegna; illogicità della motivazione e mancato confronto con le censure d’appello; inconfigurabilità della truffa per difetto di identità tra persona indotta in errore e soggetto danneggiato; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen.
Nel corso del giudizio di legittimità la querelante ha rimesso la querela, con dichiarazione rilasciata dinanzi ai Carabinieri e contestualmente accettata dall’imputato. La questione giunge così davanti alla Corte chiamata a stabilire gli effetti estintivi di tale atto sui diversi titoli di reato.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto in via preliminare della sopravvenuta remissione di querela e ne delimita la portata. L’atto abdicativo produce effetti estintivi a norma dell’art. 152 cod. pen. solo per il delitto di truffa, mentre non incide sul reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 cod. pen., perseguibile d’ufficio. La vicenda riguarda la stipula di un contratto con una compagnia telefonica, mediante richiesta al numero dedicato, per l’attivazione di una linea fissa con spese addebitate all’intestataria ignara.
Il primo motivo è ritenuto aspecifico e manifestamente infondato. La responsabilità per la sostituzione di persona non riposa sull’asserito travisamento delle sottoscrizioni, ma su un apparato probatorio di consistenza e spessore con cui il ricorrente non si confronta in termini puntuali. La Corte ricostruisce le emergenze: l’utenza fu installata presso l’abitazione dei genitori dell’imputato; il numero di riferimento indicato all’attivazione era nella disponibilità del ricorrente; il tecnico installatore ha riferito di essere stato ricevuto dall’imputato, che assistette all’intervento firmando la scheda e qualificò l’intestataria come propria moglie; il medesimo tecnico lo aveva riconosciuto fotograficamente in fase di indagini. Quanto alle bolle, una porta la firma dell’imputato, una quella della sorella, le restanti sottoscrizioni apocrife. L’attribuzione non è dunque travisamento, ma inferenza logica giustificata dal compendio acquisito.
Il secondo motivo è giudicato del tutto generico: le conformi sentenze di merito hanno dato esaustivo conto delle ragioni della responsabilità, non scalfite dalle dichiarazioni liberatorie delle congiunte dell’imputato, contrastate dalle risultanze processuali.
Il terzo motivo, concernente l’omessa motivazione sulla configurabilità della truffa, è superato dall’intervenuta remissione di querela e dal conseguente effetto estintivo su quel titolo. Trattandosi della fattispecie di maggiore gravità posta a base del computo della pena, lo scioglimento del vincolo della continuazione per effetto della declaratoria estintiva comporta la necessità di rivalutare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, di cui dovrà farsi carico il giudice del rinvio, provvedendo in caso di esito negativo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La sentenza è quindi annullata senza rinvio quanto alla truffa, perché estinta per remissione di querela, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro per il residuo reato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 152 c.p. – Remissione della querela
- Art. 494 c.p. – Sostituzione di persona