Differimento udienza non impedisce inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 2 n. 12641 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata trattazione orale della causa in grado di appello, qualora la richiesta di differimento dell’orario di udienza, avanzata dal difensore di fiducia, sia stata inviata alla cancelleria il giorno precedente l’udienza e in orario non compatibile con l’apertura degli uffici, senza che la parte si sia accertata del suo effettivo ricevimento da parte del presidente del collegio. La richiesta tardiva non integra gli estremi dell’impossibilità assoluta a comparire, ove il difensore avrebbe potuto organizzarsi per raggiungere la sede dell’udienza in tempo utile. La decisione di procedere oltre, con nomina di un difensore d’ufficio, e la successiva riapertura della discussione su impulso del presidente rientrano nei poteri di gestione e direzione dell’udienza, che la legge riserva esclusivamente al presidente del collegio giudicante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto continuato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento (carta bancomat). Avverso la decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, nonché la nullità assoluta della sentenza per lesione del diritto di difesa.

Il difensore di fiducia, che muoveva da Cagliari, aveva inviato il giorno prima dell’udienza una comunicazione via p.e.c. alla cancelleria per chiedere il differimento della discussione a fine udienza. Giunto in aula alle 10.50, il difensore apprendeva che la causa era stata decisa con nomina di un difensore d’ufficio. Il presidente del collegio acconsentiva alla riapertura del verbale, ma imponeva al difensore di limitarsi al rinvio alle conclusioni dell’atto di appello, redatto dal precedente difensore.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente valutato il motivo di ricorso, ritenendolo aspecifico, poiché la difesa non aveva instaurato un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Il Collegio ha evidenziato che, in ragione della natura processuale dell’eccezione sollevata, l’esame degli atti processuali era consentito per verificare la fondatezza della doglianza.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse travalicato i poteri di direzione e gestione dell’udienza spettanti al presidente del collegio, ai sensi degli artt. 47-ter e 47-quater r.d. n. 12/1941, come modificati dal d.lgs. n. 51/1998 e dal d.lgs. n. 138/1999. Secondo il consolidato principio, ogni potere di disciplina, organizzazione e gestione dell’udienza spetta esclusivamente al presidente del collegio giudicante.

La richiesta di differimento inviata via p.e.c. il giorno precedente l’udienza alle ore 15.16 è stata valutata come tardiva. La Corte ha rimarcato che il difensore, conoscendo per tempo la data dell’udienza, avrebbe dovuto evitare di inviare l’istanza nell’ultimo pomeriggio utile e avrebbe dovuto accertarsi, anche telefonicamente, che la richiesta fosse stata portata a conoscenza del presidente.

La Corte ha altresì escluso la sussistenza di un’impossibilità assoluta a comparire, rilevando che il difensore avrebbe potuto ragionevolmente recarsi a Torino la sera precedente l’udienza. Ha infine valorizzato la circostanza che la Corte distrettuale, acconsentendo alla riapertura della discussione, aveva comunque posto il difensore nelle condizioni di comparire e di esercitare il proprio mandato, sia pure nei limiti stabiliti dal presidente.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’aver proposto un’impugnazione manifestamente infondata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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