Il dissequestro è inammissibile prima della convalida (Cass. pen. Sez. II n. 6117 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo disposto in via d’urgenza dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., né l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ne dispone la convalida. Il decreto del pubblico ministero ha carattere provvisorio ed è destinato a caducazione automatica in caso di mancata convalida ovvero a essere sostituito dall’autonomo decreto di sequestro giudiziale emesso dal giudice dopo la convalida, che costituisce il titolo legittimante il vincolo reale. La richiesta di accesso al bene e di revoca della misura, formulata prima che il provvedimento d’urgenza del pubblico ministero sia stato sottoposto al vaglio di legittimità del giudice, deve considerarsi geneticamente inammissibile, perché non può prescindere dalla verifica demandata al giudice. Il provvedimento di rigetto di tale richiesta non è pertanto impugnabile a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società ricorreva per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato l’istanza di autorizzazione ad accedere all’area sequestrata per rimuovere i materiali ivi depositati e di dissequestro degli stessi.
L’area era stata sottoposta a sequestro preventivo e, a seguito della violazione dei sigilli e del suo reiterato utilizzo come deposito, il pubblico ministero aveva adottato un nuovo decreto di sequestro d’urgenza in data successiva, contestando l’ulteriore reato. La richiesta di rimozione dei beni era stata avanzata dal difensore prima che il giudice per le indagini preliminari procedesse alla convalida del decreto del pubblico ministero e all’emissione dell’autonomo titolo coercitivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito la vicenda cautelare, rilevando che il vincolo sull’area e sui beni insistenti derivava non dall’originario decreto del pubblico ministero, vanificato dalla violazione dei sigilli, ma dal successivo provvedimento ripristinatorio adottato d’urgenza dal pubblico ministero, costituente un autonomo e sopravvenuto titolo impositivo della misura reale.
La richiesta di autorizzazione alla rimozione dei materiali, formulata in una data in cui il decreto del pubblico ministero non era ancora passato al vaglio del giudice per le indagini preliminari per la convalida e l’adozione del conseguente decreto di sequestro, è stata ritenuta geneticamente inammissibile. Tale richiesta, infatti, non poteva prescindere dalla verifica demandata al giudice in ordine alla legittimità formale e sostanziale del provvedimento d’urgenza.
I giudici di legittimità hanno richiamato il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui non sono impugnabili il decreto di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico ministero né l’ordinanza di convalida, in quanto il decreto del pubblico ministero non è ricompreso nell’elencazione tassativa dell’art. 322-bis cod. proc. pen. e ha carattere provvisorio, essendo destinato a caducazione o a sostituzione per effetto dell’autonomo decreto di sequestro giudiziale.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure, confermando la correttezza della decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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