La richiesta di denaro per omettere controlli è concussione (Cass. pen. Sez. 6 n. 1144 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la condotta dell’agente di polizia giudiziaria che, abusando della propria qualità, chieda al conducente di un veicolo, il quale non abbia commesso infrazioni, una somma di denaro per omettere il controllo, integra il delitto di concussione (art. 317 cod. pen.), e non quello di induzione indebita (art. 319-quater cod. pen.). Il discrimine tra le due fattispecie si fonda sulla finalità perseguita dal privato: qualora questi agisca per evitare un danno ingiusto, e non per conseguire un vantaggio indebito, la sua volontà è coartata dalla costrizione, la cui minaccia può essere anche solo implicita. Ne consegue l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non assumendo la stessa la qualità di coindagato.

Il Fatto

Un sovrintendente della Polizia di Stato era stato condannato per il delitto di cui all’art. 319-quater cod. pen. per aver chiesto ed ottenuto da un autotrasportatore una somma di denaro, al fine di evitare il controllo del suo veicolo. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del fatto, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ma ha riqualificato il fatto nel più grave delitto di concussione. In primo luogo, ha ritenuto infondate le censure relative all’identificazione dell’agente, essendo la ricostruzione dei giudici di merito basata su elementi gravi, precisi e concordanti, quali le dichiarazioni del collega e il contenuto di plurime intercettazioni, tra cui il self-talk. Sul punto, la Corte ha precisato che la registrazione di frasi spontaneamente pronunciate da uno dei soggetti interessati, nel contesto di un’intercettazione autorizzata, è pienamente utilizzabile.

Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 12228 del 2013, che distingue le due fattispecie in base al diverso grado di pressione sulla vittima. Elemento dirimente è la finalità perseguita dal privato: la sua punibilità nell’induzione indebita postula l’intento di conseguire un vantaggio indebito, mentre la concussione ricorre quando la vittima agisce per evitare un danno ingiusto.

Nel caso di specie, l’autotrasportatore era in regola, non aveva nulla da temere da un controllo e, essendo un mero dipendente, non aveva interesse a riprendere il viaggio per scopi personali. Egli aveva quindi corrisposto la somma per evitare il protrarsi di un controllo ingiustificato. La Corte ne ha desunto che la sua volontà fu coartata, essendo stato posto di fronte all’alternativa secca di aderire alla richiesta o subire le conseguenze negative di un rifiuto. La minaccia, in contesti evocativi come quello in esame, può essere anche solo implicita.

La riqualificazione è stata ritenuta possibile in sede di legittimità, non integrando una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. L’ipotesi concussiva era stata sin dall’inizio contestata nel capo di imputazione e il fatto storico non ha subito alcuna trasformazione. Dall’accoglimento della tesi concussiva deriva, infine, l’utilizzabilità delle dichiarazioni della vittima, la cui posizione non è equiparabile a quella di un coindagato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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