La consapevolezza dell’innocenza della persona denunciata integra il dolo della calunnia (Cass. pen. Sez. 7 n. 18986 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consapevolezza dell’innocenza della persona denunciata al momento della presentazione della denuncia-querela integra l’elemento soggettivo del delitto di calunnia, rendendo il dolo incompatibile con la buona fede o con un errore di valutazione. I motivi di ricorso per cassazione che si limitano a riproporre censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, sollecitando una alternativa e diversa lettura del compendio probatorio, sono inammissibili, in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il reato di calunnia, per avere sporto denuncia-querela nei confronti di un soggetto, accusandolo di avere formato un atto falso. La contestazione riguardava la notifica dell’atto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace, che il ricorrente assumeva essere avvenuta tramite un documento falsificato dalla controparte.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 13/11/2024, aveva confermato la responsabilità dell’imputato, rilevando come questi fosse consapevole dell’innocenza della persona offesa. Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestando in particolare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione Penale ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile, in quanto i motivi dedotti non risultavano consentiti in sede di legittimità. Le censure sono state giudicate meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito, il quale aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifeste illogicità.
Nel merito della questione relativa al dolo, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata, anche mediante il richiamo alla motivazione di primo grado (c.d. doppia conforme), aveva ricostruito la vicenda sulla base di una fedele lettura del compendio probatorio. In particolare, era emerso che l’imputato aveva ricevuto regolare e rituale notifica dell’atto di citazione a giudizio, ma aveva comunque sporto denuncia, lasciando intendere che la controparte avesse presentato un atto falso al fine di fare apparire perfezionata la notifica e indurre il giudice a ritenere regolarmente instaurato il rapporto processuale.
La prospettazione difensiva, incentrata sull’assenza del dolo, non si confrontava con la trama motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una alternativa e diversa lettura degli elementi di prova. Tale approccio, secondo la Corte, non è consentito in sede di legittimità, poiché il sindacato della Cassazione non può estendersi a una rivalutazione del merito.
In esito a tali valutazioni, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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