Fornitore responsabile per attrezzature prive di verifiche (Cass. pen. Sez. 3 n. 13338 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il fornitore che concede in uso, anche a titolo di comodato, attrezzature di lavoro non sottoposte alle verifiche di sicurezza prescritte dall’art. 23 d.lgs. n. 81/2008 risponde della contravvenzione ivi prevista, la cui finalità è impedire l’immissione sul mercato di attrezzature pericolose. L’obbligo di attivarsi per la verifica periodica esterna, successiva alle verifiche iniziali di competenza del fabbricante, grava sul fornitore e non può essere derogato dall’errore del software gestionale di cui il medesimo si avvalga. È inammissibile il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, qualora la relativa istanza non sia stata proposta nel giudizio di merito. Non integra un interesse giuridicamente apprezzabile all’impugnazione la mera, ed eventuale, opportunità di riservare il beneficio della sospensione condizionale della pena per future e più gravi condanne.
Il Fatto
Il Tribunale de L’Aquila dichiarava il legale rappresentante di una società fornitrice responsabile della contravvenzione di cui all’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, per avere concesso in uso gratuito, in comodato, due silos che non erano stati sottoposti alle verifiche periodiche di sicurezza previste dalla legge. La società aveva fornito i silos ad altra impresa, che li utilizzava in un cantiere edile, ove erano stati rinvenuti in occasione di un sopralluogo.
La società fornitrice veniva condannata alla pena dell’ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il legale rappresentante della società.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava l’applicabilità dell’art. 23 d.lgs. n. 81/2008 al fornitore in luogo del datore di lavoro. La Corte ha chiarito che la norma vieta la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, individuando quali soggetti attivi anche i fornitori e gli installatori, mentre il successivo art. 71 del medesimo decreto pone obblighi specifici in capo al datore di lavoro.
Nel caso di specie, la società ricorrente era pacificamente la fornitrice dei silos, concessi in comodato d’uso all’impresa utilizzatrice. I silos, dopo le verifiche iniziali effettuate dal fabbricante, avrebbero dovuto essere sottoposti a verifica da parte di un soggetto terzo, la cui iniziativa incombeva proprio sulla società fornitrice, che non vi aveva provveduto. L’affermazione difensiva secondo cui l’omissione sarebbe dipesa da un errore del software gestionale è stata ritenuta irrilevante, in quanto non esclude l’elemento soggettivo della contravvenzione.
Quanto al secondo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché l’istanza non era stata proposta dalla difesa nel giudizio di merito, non potendo essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha disatteso il terzo motivo, con cui si lamentava la concessione della sospensione condizionale della pena, non richiesta dalla difesa. Richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 6563 del 1994, la Corte ha ribadito che la mera opportunità di riservare il beneficio per eventuali condanne future a pene più gravi costituisce una valutazione soggettiva di opportunità, non un interesse giuridicamente apprezzabile all’impugnazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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