Precedenti penali come elemento ostativo all’attenuanti generiche e sanzioni sostitutive (Cass. pen. Sez. 7 n. 16830 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, la valutazione negativa dei presupposti per la loro concessione, basata sui precedenti penali dell’imputato come elemento ostativo, costituisce una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogica. Il giudice di merito può escludere le attenuanti generiche richiamando i numerosi precedenti penali dell’imputato, considerato elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen.. In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte. La parte civile che non fornisca un utile contributo alla decisione, limitandosi a chiedere l’inammissibilità del ricorso, non ha diritto alla liquidazione delle spese processuali del grado di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 06/02/2025, ha confermato la condanna del ricorrente, rigettando le istanze difensive volte ad ottenere l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della sanzione sostitutiva. Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a entrambi i punti. Nel giudizio di legittimità si sono costituite le parti civili, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la vittoria di spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha valutato le doglianze del ricorrente, incentrate sulla mancata mitigazione del trattamento sanzionatorio. Quanto al primo motivo, concernente la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il giudice di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha negato i presupposti per la mitigazione della pena ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. La Corte ha precisato che i precedenti penali di cui è gravato l’imputato, in quanto elemento ostativo richiamato dall’art. 133 cod. pen., sono stati correttamente considerati.
Sul secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva, la Corte ha parimenti rilevato l’inammissibilità. Il motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito. La motivazione della sentenza impugnata, immune da profili di illogicità manifesta, ha ravvisato nei precedenti specifici un elemento ostativo, desumendone l’insensibilità dell’imputato rispetto alle precedenti condanne. Tale elemento è stato valorizzato negativamente in ordine alla capacità di rispettare le prescrizioni connesse all’applicazione della sanzione sostitutiva.
La Suprema Corte ha condiviso l’iter argomentativo del giudice di appello, richiamando il principio per cui il giudice può respingere la richiesta di sanzione sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali. Tale scelta, tuttavia, deve essere sostenuta da una motivazione specifica e concreta che evidenzi elementi negativi sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva. Nel caso di specie, la Corte di merito ha fornito una motivazione adeguata e coerente.
Infine, la Corte ha affrontato la posizione delle parti civili, le cui memorie si limitavano a richiedere l’inammissibilità del ricorso. Non avendo offerto alcun utile contributo alla decisione, né contrastato l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, le parti civili sono state ritenute non aventi diritto alla liquidazione delle spese processuali del grado. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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