Cumulo delle pene pregiudiziale alla misura alternativa (Cass. pen. Sez. 1 n. 17229 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora risulti l’esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini della verifica del rispetto del limite fissato per la concedibilità dell’affidamento in prova al servizio sociale, deve comunque operare il cumulo delle pene, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di unificazione da parte del competente ufficio del pubblico ministero. Tale principio si applica, per identità di ratio, a tutte le misure alternative alla detenzione. Il cumulo va effettuato anche in caso di coesistenza, all’atto della decisione del tribunale, di plurimi titoli esecutivi non ancora unificati, come si desume dall’art. 51-bis legge n. 354/1975, che disciplina l’ipotesi di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà. L’istanza di misura alternativa può essere proposta ab initio, anche prima del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti e della sospensione dell’esecuzione da parte del pubblico ministero.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal ricorrente, ammettendolo alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Il tribunale considerava la pena in esecuzione riferita esclusivamente a una sentenza del 2021, ritenendo non rilevante la continuazione esterna riconosciuta con altra sentenza, da esso considerata non ancora irrevocabile.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la seconda sentenza era divenuta irrevocabile e che, con provvedimento del giudice dell’esecuzione, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, rideterminando la pena complessiva. L’ordinanza impugnata si basava pertanto su un titolo superato, essendo stato violato il principio dell’unitarietà dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio per cui, in presenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza deve operare il cumulo al fine di verificare il rispetto del limite di pena per la concessione della misura alternativa, anche in assenza di un provvedimento di unificazione del pubblico ministero. Tale regola, già affermata per l’affidamento in prova, è stata estesa a tutte le misure alternative, in forza dell’identità di ratio e del disposto dell’art. 51-bis legge n. 354/1975.
La Corte ha precisato che la regola del cumulo non può essere circoscritta alla sola ipotesi di sopravvenienza di un nuovo titolo durante l’attuazione di una misura già disposta, ma deve applicarsi anche quando, al momento della decisione, coesistano plurimi titoli esecutivi non ancora unificati. La previsione legislativa relativa alla sopravvenienza è stata ritenuta meramente esplicativa di un principio già implicito nella fissazione della soglia massima per l’ammissibilità al beneficio.
È stato altresì ribadito che l’istanza di misura alternativa può essere proposta ab initio, congiuntamente alla domanda di sospensione dell’esecuzione, senza necessità di attendere il provvedimento di unificazione delle pene. Il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, previsto dall’art. 656, comma 5, c.p.p., segna solo il limite ultimo per l’esercizio della facoltà, senza che rilevi l’eventuale presentazione di istanze precedenti.
Nel caso di specie, il tribunale di sorveglianza aveva erroneamente concesso la misura in relazione alla sola sentenza originariamente in esecuzione, senza considerare la sopravvenuta irrevocabilità dell’altra sentenza e il provvedimento di unificazione sotto il vincolo della continuazione. Tale omissione ha determinato la concessione di una misura alternativa basata su un titolo non più esistente, in violazione dell’art. 51-bis legge n. 354/1975.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, affinché proceda a nuovo esame, previa verifica del passaggio in giudicato della sentenza del 2023 e operando il cumulo delle pene sulla base del provvedimento di unificazione, per accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa.
Nota della Redazione
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