Proroga del 41-bis: pericolosità sociale e sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 2413 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime detentivo differenziato, la proroga ex art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen. presuppone che la capacità del condannato di mantenere collegamenti con l’associazione criminale non sia venuta meno, non essendo necessaria la dimostrazione in termini di certezza, ma sufficiente che tale capacità e la sua attualità siano ragionevolmente ritenute probabili sulla base dei dati conoscitivi acquisiti. Il sindacato di legittimità avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinge il reclamo avverso il decreto ministeriale è limitato alla sola violazione di legge, categoria nella quale rientra la mancanza di motivazione solo quando questa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente. Non integra violazione di legge l’omessa confutazione analitica delle deduzioni difensive, quando i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non intrinsecamente apparenti o fittizi.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da un detenuto in espiazione dell’ergastolo, sottoposto a regime differenziato, avverso il decreto con cui il Ministro della giustizia aveva disposto la proroga biennale del regime ex art. 41-bis legge n. 354 del 1975. Il provvedimento di cumulo era stato emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta per reati contro il patrimonio, associazione mafiosa e finalizzata al narcotraffico, omicidi plurimi aggravati in concorso, sequestro di persona e violazione della legge sulle armi.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 41-bis ord. pen., 125 e 666 cod. proc. pen., 27, comma 3, Cost. e 6 CEDU. La difesa ha sostenuto che il Tribunale si sarebbe limitato a un controllo meramente esterno della motivazione del decreto ministeriale, senza verificare l’attualità dei presupposti e senza confrontarsi con le deduzioni difensive sull’avvenuta dissoluzione del sodalizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso, muovendo dalla lettura dell’art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., nella formulazione risultante dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La norma consente la proroga per periodi biennali quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione non è venuta meno. Secondo un orientamento consolidato, che il Collegio ha dichiarato di condividere, non è necessario acquisire la dimostrazione in termini di certezza della persistenza dei collegamenti, essendo sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile in forza degli elementi acquisiti.
La Corte ha poi delimitato l’ambito del proprio sindacato. Il comma 2-sexies dell’art. 41-bis, come novellato dalla legge n. 94 del 2009, consente il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza unicamente per dedurre il vizio di violazione di legge. Tale limitazione va intesa nel senso che il controllo è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni sostanziali e processuali, alla mancanza di motivazione, nella quale rientrano i soli casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da essere meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito.
Il Collegio ha ricordato che non costituisce violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione della difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi. L’accertamento della capacità di mantenere contatti con l’associazione si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito, che involge il profilo criminale del soggetto, la posizione rivestita in seno al sodalizio, la perdurante operatività del medesimo e la sopravvenienza di nuove incriminazioni. Tale pericolo non può identificarsi con il mero trascorrere del tempo, né essere rappresentato da un generico riferimento ai risultati del trattamento penitenziario.
Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha verificato la permanenza degli indici di collegamento richiamando le più recenti informative degli organi preposti, i dati processuali, la posizione del ricorrente nel sodalizio e la sua biografia penale, oltre all’attualità del pericolo. Ha richiamato i decreti di confisca emessi nel 2021 e 2022 a carico di esponenti di spicco del clan, l’operazione che ha coinvolto un soggetto di cui il detenuto si avvaleva e il contenuto di alcuni colloqui, nonché la condotta intramuraria, segnata da numerose sanzioni disciplinari e dall’assenza di segnali di emancipazione dal passato. La motivazione è stata ritenuta coerente e lineare, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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