Ricorso per motivi generici inammissibile contro il rigetto del riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 17529 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per la loro genericità, i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riproporre le doglianze già dedotte in sede di riesame, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Il decreto di sequestro probatorio — come il decreto di convalida — deve recare, anche per le cose costituenti corpo di reato, una motivazione che dia conto, sia pure in forma concisa, della finalità probatoria perseguita e della relazione tra i beni vincolati e il reato ipotizzato. Tale motivazione è validamente integrata dal richiamo analitico agli elementi delle indagini ed alla natura del bene sequestrato.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di una titolare di ditta individuale avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero su 611 pezzi contraddistinti da marchi contraffatti, rinvenuti nel punto vendita e privi di documentazione giustificativa sulla provenienza. La difesa deduceva la nullità del decreto di convalida per l’assoluta genericità della motivazione e la violazione dei limiti del sequestro, esteso all’intero materiale anziché a campioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi di ricorso riproponevano le medesime censure già esaminate dal Tribunale, senza addurre elementi specifici capaci di scalfire la decisione. L’ordinanza impugnata, richiamando il contenuto del decreto di sequestro, aveva ricostruito le condotte oggetto di imputazione provvisoria e indicato la direzione dell’attività di indagine, valutando anche la portata degli accertamenti da compiere sui beni vincolati.
In particolare, è stata ritenuta immune da vizi la motivazione in ordine al fumus dei reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen., attesa l’assenza di documentazione sulla lecita provenienza dei prodotti e la loro probabile origine delittuosa. Il Tribunale aveva inoltre esplicitato le ragioni dell’estensione del vincolo all’intero materiale, collegandole alle indagini da svolgere e alla natura di corpo di reato dei beni.
La Corte ha richiamato il principio per cui il decreto di sequestro probatorio, anche quando ha ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve motivare specificamente sulla finalità di accertamento perseguita, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36072 del 2018, e ha escluso che nel caso di specie tale obbligo fosse stato violato, essendo la motivazione del provvedimento impugnato completa e logica.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.