Misure di prevenzione: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 10789 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, ai sensi dell’art. 4 l. n. 1423/56, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, l. n. 575/65 e confermato dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientra la motivazione inesistente o meramente apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. È esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., come pure il travisamento della prova per omissione, salvo che esso abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo così erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente. Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere a un’associazione di tipo mafioso è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del proposto.
Il Fatto
Il Tribunale aveva applicato nei confronti del proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. La Corte di appello, sezione misure di prevenzione, ha accolto l’impugnazione e ha revocato la misura, sul presupposto dell’assenza dell’attualità della pericolosità sociale.
Avverso il decreto la Procura generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 4 d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha sostenuto che l’accertata appartenenza del proposto a un sodalizio di stampo mafioso, il mancato recesso e la perdurante operatività del gruppo costituirebbero presunzione della permanenza della pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei poteri del giudice di legittimità nel procedimento di prevenzione. Il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, categoria nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente. Il vizio ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Sono richiamate Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule’ e Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo.
Ne deriva l’esclusione dal novero dei vizi deducibili dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., secondo Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci. Parimenti estraneo al giudizio di legittimità è il travisamento della prova per omissione, a meno che non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge, come precisato da Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello.
La Corte richiama poi il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenenza mafiosa, è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del proposto (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso).
Passando al caso concreto, il Collegio rileva che la Corte territoriale ha escluso l’attuale pericolosità sociale con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici. Il provvedimento impugnato ha dato rilievo alla circostanza che i fatti per i quali il proposto è stato condannato risalgono al periodo dal 2006 al 2016, che egli è stato assolto con formula piena dall’accusa di intestazione fittizia di una società e che negli ultimi sei anni non ha posto in essere condotte valorizzabili come indici di persistente appartenenza mafiosa, avendo svolto regolare attività lavorativa e rispettato le prescrizioni della misura.
La pubblica accusa, dal canto suo, ha dedotto l’esistenza di una presunzione di permanenza del vincolo associativo, senza però confrontarsi in modo specifico con le coerenti argomentazioni del decreto impugnato. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. Al rigetto non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017).
Nota della Redazione
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