Determinazione della pena e sindacato di legittimità: motivazione congrua non sindacabile (Cass. pen. Sez. 2 n. 17530 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Detta valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo quando la pena risulti frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. È pertanto immune da vizi la motivazione che, a fronte di un esiguo scostamento dal minimo edittale, spieghi la congruità della pena base rispetto ai parametri legali, considerando le modalità dell’azione, l’intensità del dolo e il profitto conseguito. È altresì inammissibile la censura concernente il diniego o i limiti delle circostanze attenuanti generiche qualora la relativa istanza non sia stata devoluta con l’atto di appello, trattandosi di questione nuova non proponibile per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

Con sentenza del 08/07/2024, il Tribunale di Palermo condannava l’imputato alla pena di un anno, tre mesi e sedici giorni di reclusione ed € 245,00 di multa per i reati di truffa e sostituzione di persona, unificati dal vincolo della continuazione, aggravati dalla recidiva infraquinquennale. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 19/06/2025, confermava la decisione di primo grado, rigettando le doglianze dell’imputato relative alla dosimetria della pena.

Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo, deduceva la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena base; con il secondo, lamentava una motivazione non individualizzata sui criteri di commisurazione e sul diniego o sui limiti delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio, dichiarandoli manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno rilevato che la pena base per il reato di truffa aggravata era stata determinata in misura prossima al minimo edittale, considerando l’aumento per la recidiva e per il danno patrimoniale di rilevante gravità.

La motivazione della Corte d’appello è stata ritenuta congrua e logica, in quanto basata su elementi concreti quali le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, il profitto conseguito e l’assenza di tentativi di ristorare il danno. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in ossequio ai criteri dell’art. 133 cod. pen., salvo che sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, richiamando il precedente di Sez. 2, n. 36104 del 2017.

Quanto all’aumento per la continuazione, la Corte lo ha ritenuto parimenti congruo, considerata la misura contenuta dell’aumento stesso. Con riferimento alle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che l’istanza era stata prospettata per la prima volta in cassazione, non risultando dedotta nell’atto di appello, con conseguente inammissibilità della censura in quanto nuova.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese in favore della parte civile, atteso che il giudizio aveva a oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, senza un interesse civile tutelabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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