Inammissibilità dell’appello e motivi specifici: quando censure puntuali escludono l’aspecificità (Cass. pen. Sez. 2 n. 17532 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per aspecificità l’appello i cui motivi, pur contestando la motivazione della sentenza di primo grado, non si confrontino con le ragioni della decisione o ignorino le prove acquisite. Al contrario, non può essere dichiarato privo di specificità il motivo che, richiamando gli elementi fattuali e le risultanze istruttorie, censuri puntualmente le affermazioni del giudice di prime cure ovvero deduca l’omessa motivazione su una questione rilevante. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 581 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice dell’appello il potere di valutare l’eventuale infondatezza, ancorché manifesta, dei motivi, la quale costituisce causa di inammissibilità solo del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Qualora, procedendosi anche agli effetti civili, il ricorso imponga la valutazione del compendio probatorio a cognizione piena, l’estinzione del reato per prescrizione non consente l’immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., ma impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 26/01/2026, la Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputata avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che l’aveva condannata alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., oltre al risarcimento del danno in favore della compagnia assicuratrice costituita parte civile. La Corte territoriale aveva fondato la declaratoria di inammissibilità sulla ritenuta aspecificità dei motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha accolto il ricorso, ravvisando l’erroneità della valutazione di aspecificità operata dalla Corte d’appello con riferimento a due distinti motivi di appello. Quanto al primo, afferente all’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la Corte ha rilevato che l’appellante non aveva affatto ignorato la motivazione della sentenza di primo grado, né le prove agli atti, ma ne aveva contestato esplicitamente le conclusioni, deducendo la mancata prova del dolo specifico e l’assenza di qualsiasi richiesta di indennizzo. La censura, pertanto, non poteva essere considerata priva di specificità, ma avrebbe dovuto essere delibata nel merito.
Con riferimento al motivo concernente la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha osservato che il motivo di appello indicava gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta e, lungi dall’ignorare la sentenza impugnata, ne deduceva l’omessa motivazione sulla questione. La Corte d’appello, escludendo la particolare tenuità del fatto sulla base della quantificazione del danno operata dal Tribunale, aveva in realtà motivato il rigetto del motivo nel merito, sostituendo una valutazione di merito alla verifica dei requisiti di ammissibilità.
La sentenza chiarisce che il novellato art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. non consente al giudice dell’appello di dichiarare l’inammissibilità sulla base dell’eventuale infondatezza, ancorché manifesta, dei motivi. La manifesta infondatezza costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., causa di inammissibilità esclusivamente del ricorso per cassazione.
La Corte ha, infine, rilevato che la Corte d’appello non aveva considerato il terzo motivo di appello, con il quale si deduceva il difetto di prova per omessa assunzione di un teste e si chiedeva la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Quanto all’estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado, la Corte ha precisato che, procedendosi anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l’estinzione quando il ricorso impone una valutazione del compendio probatorio a cognizione piena, dovendosi invece disporre l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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